Valore indeterminabile se favorevole

Pubblicato il 17 maggio 2016

Ai fini della determinazione dello scaglione per la liquidazione degli onorari di avvocato, ove siano proposte più domande, alcune di valore indeterminabile ed altre di valore determinato, esse si cumulano tra di loro e la causa va complessivamente ritenuta di valore indeterminabile.

Scaglione indeterminabile se porta maggiori compensi

Ma detto principio può essere correttamente applicato soltanto nei casi in cui, tenuto conto del valore della controversia scaturente dalla domanda di carattere determinato, l’applicazione dello scaglione tariffario previsto per le cause di valore indeterminabile, consenta il riconoscimento di compensi maggiori rispetto a quelli che deriverebbero facendo applicazione dello scaglione in ragione del valore determinato.

Opinare diversamente – ovvero ritenere che debba sempre e comunque applicarsi lo scaglione per le controversie di valore indeterminabile, anche quando ciò non arrechi alcun vantaggio al professionista – porterebbe alla conclusione, del tutto priva di razionalità e giustificazione, secondo cui l’attività professionale connotata da maggiori difficoltà (per necessità di approntare difesa, oltre che per la causa di valore determinato, anche per quella di valore indeterminabile) sarebbe compensata con una somma inferiore rispetto al caso in cui l’attività fosse limitata solo alla prima.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, seconda sezione civile, con sentenza n. 9975 depositata il 16 maggio 2016.

 

 

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Successioni e donazioni, i chiarimenti del Fisco

15/05/2025

Lavoratori autonomi artigiani e commercianti: al via la riduzione contributiva

15/05/2025

Inail: rivalutate le prestazioni per industria, navigazione e ambito domestico

15/05/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

15/05/2025

Omessa registrazione di cassa: anche importi modesti portano al licenziamento

15/05/2025

Artigiani e commercianti di prima iscrizione nel 2025: dimezzata la contribuzione

15/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy