Valutazione critica resa dal tribunale ecclesiastico non censurabile

Pubblicato il 11 novembre 2013 La Corte di cassazione, con la sentenza 24967 del 6 novembre 2013, ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello aveva ritenuto che non sussistessero i presupposti per il riconoscimento dell'efficacia, nel nostro ordinamento, della decisione ecclesiastica di dichiarazione della nullità di un matrimonio concordatario “per incapacità di assunzione degli obblighi matrimoniali” da parte della moglie, accertata sulla base di un referto clinico attestante la personalità disturbata di quest'ultima.

Secondo la Corte di legittimità, in particolare, il giudizio espresso dai giudici di merito si era risolto in una critica delle ragioni poste alla base della decisione ecclesiastica, proponendo una nuova interpretazione delle risultanze processuali, diversa rispetto a quella cui è pervenuto il giudice ecclesiastico.

Risultava inflitto, in tale contesto, “un grave vulnus” al principio del divieto di riesame del merito della sentenza ecclesiastica, sancito dal punto 4, lett. b) del Protocollo Addizionale all'Accordo di modifica del Concordato Lateranense, sottoscritto in Roma il 18 febbraio 1984 e ratificato con legge 25 marzo 1985, n. 121, precipuamente inteso a garantire l'autonomia del giudice ecclesiastico.

Per la Cassazione, ossia, la Corte territoriale non aveva considerato che le motivazioni della decisione ecclesiastica erano basate su una valutazione critica delle risultanze clinico-scientifiche.
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