Valutazione rischi inidonea? L’ente risponde ex 231 per l’infortunio sul lavoro

Pubblicato il 24 novembre 2017

La Corte di cassazione ha confermato la decisione che aveva ritenuto responsabili il legale rappresentante e il preposto di una Spa datrice di lavoro nonché la società medesima delle lesioni personali subite da un lavoratore dipendente in conseguenza di un incidente sul lavoro, lesioni consistite nell’amputazione della falange di un dito, con indebolimento permanente della mano.

Nel dettaglio, il rappresentante e il preposto erano stati dichiarati colpevoli del reato di lesioni personali colpose per non aver provveduto, il primo, a predisporre un documento di valutazione dei rischi che recasse l’individuazione della procedura per attuare le misure di sicurezza inerenti la specifica fase in cui era occorso l’incidente, nonché ad adottare adeguate misure tecniche e organizzative e a procedere alla formazione e informazione del lavoratore in ordine ai rischi connessi all’uso di un particolare macchinario da cui era derivata l’amputazione; il secondo, per non aver controllato che l’uso del macchinario di riferimento fosse riservato a lavoratori dotati di adeguata informazione, formazione e addestramento.

Nei confronti della società, era stata invece accertata la sussistenza di una responsabilità amministrativa ex Decreto legislativo 231/2001, sull’assunto dell’esistenza di un rapporto di causalità tra la politica aziendale in materia di prevenzione antinfortunistica e il fatto reato.

A fronte delle impugnazioni promosse dagli imputati, da un lato, e dalla Spa, dall’altro, la Suprema corte, Quarta sezione penale, con sentenza n. 53285 del 23 novembre 2017, si è pronunciata confermando tutte le statuizioni di merito.

Responsabilità ex 231 

Per quel che riguarda, in particolare, i presupposti della responsabilità amministrativa dell’ente, gli Ermellini hanno ritenuto “del tutto congrua, logica e non contraddittoria” la motivazione resa, sul punto, dai giudici di merito, i quali avevano ricollegato la responsabilità amministrativa della società datrice alla inidoneità del documento di valutazione dei rischi predisposto e alla inadeguatezza dell’attività di formazione e informazione del lavoratore, entrambi causa dell’infortunio.

Con specifico riferimento al vantaggio/interesse dell’ente, inoltre, era stata evidenziata l’incidenza della scorretta prassi aziendale accertata sul rapporto spesa/guadagno, in quanto l'omessa predisposizione di adeguati sistemi di sicurezza aveva determinato un risparmio di spesa.

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