Valutazione rischi, termini incerti per il documento

Pubblicato il 08 maggio 2008 Anche se le nuove regole dettate dal Testo unico sulla sicurezza – Dlgs 81/08 – hanno portato alla semplificazione di diverse procedure si rileva che in alcuni casi tali semplificazioni si accompagnano a nuovi adempimenti. I modelli organizzativi risultano spesso appesantiti, come nel caso della creazione del nuovo obbligo di comunicazione annuale all’Inail dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza o nel caso del modello con efficacia esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche che aggiunge l’obbligo di “prevedere idonei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle attività” risultanti dal modello. Nell’articolo viene, inoltre, messa in evidenza l’incertezza che emerge dall’articolo 28, comma 2 del decreto legislativo in oggetto, nel punto in cui si stabilisce che il documento della sicurezza redatto a conclusione della valutazione del rischio debba avere data certa: nel testo, però, non è indicato alcun riferimento temporale.
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