Valutazione titoli di magazzino: nuovo criterio del costo ammortizzato

Pubblicato il 30 gennaio 2018

L’Agenzia delle Entrate, nella risoluzione n. 10 del 29 gennaio 2018, chiarisce alcune problematiche relative alla valutazione dei titoli di debito con applicazione del criterio del costo ammortizzato.

Il quesito è sollevato da una società che opera nel settore della grande distribuzione commerciale e che è nata dalla fusione per unione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016. La stessa, ha ereditato titoli di debito rientranti nella definizione di cui all’OIC 20, ossia titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione della società che li ha emessi.

Criterio del costo ammortizzato

La società, che redige il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile, chiede come valutare fiscalmente i titoli di debito che, contabilmente, sono valutati con il nuovo criterio del costo ammortizzato.

L'istante fa presente di aver adottato, nel primo bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (post fusione), il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito posseduti alla data di prima applicazione (1° gennaio 2016), decidendo di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 2 del Dlgs n. 139 del 2015 e provvedendo, così, con la rideterminazione al costo ammortizzato del valore di tutti i titoli di debito in suo possesso, alla data di chiusura del bilancio al 31/12/2016.

Il dubbio sorto è se sia corretto applicare la disciplina transitoria IRES (Dl n. 244/2016, art. 13-bis, comma 5, secondo periodo), in relazione ai titoli di debito già posseduti al 1° gennaio 2016 e assoggettati - con effetto retroattivo - al criterio del costo ammortizzato.

Parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia, nella risoluzione n. 10/E/2018, confermando un orientamento già consolidato per i soggetti Ias adopter, ribadisce che: a seguito delle novità introdotte dal Dlgs n. 139/2015, dal 1° gennaio 2016 si devono adottare le nuove modalità di contabilizzazione per i titoli - sia che costituiscono sia che non costituiscono immobilizzazioni – per cui, questi ultimi, sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, in luogo del precedente criterio del “costo di acquisto”.

L'applicazione di questo nuovo criterio contabile comporta che i costi di transizione, le eventuali commissioni ed ogni differenza di valore, tra quello iniziale e quello nominale, siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell'interesse effettivo; tale nuova determinazione implica che gli stessi siano ammortizzati durante tutta la durata attesa del titolo.

La risoluzione, inoltre, conferma che l’applicazione del criterio del costo ammortizzato trova pieno riconoscimento fiscale per i titoli acquistati dal 2016, mentre l’eventuale applicazione retroattiva di questo criterio contabile a titoli acquisiti in precedenza è disconosciuta.

In questo ultimo caso, è specificato che deve essere gestito un doppio binario: la società deve applicare le regole fiscali previgenti ai titoli acquisiti anteriormente al 2016, e ancora in possesso negli esercizi successivi, e recepire il criterio del costo ammortizzato per i titoli acquisiti a partire dall'1/1/2016.

Tuttavia, fa presente la risoluzione, che le disposizioni normative in esame, non indicano una modalità con cui imputare la riduzione dei titoli in magazzino al momento della vendita degli stessi. Per tale ragione, viene individuato nel criterio proporzionale l’attribuzione delle vendite ai due magazzini dei titoli.

La soluzione è offerta per evitare una scelta arbitraria, in coerenza con quanto affermato in passato in relazione a fattispecie nelle quali, in assenza di un criterio normativo, occorreva individuare in via interpretativa un criterio fiscale.

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