Variazione dell’imponibile Iva e accordo transattivo

Pubblicato il 23 settembre 2019

L’agenzia delle Entrate chiarisce la procedura di variazione dell’imponibile Iva a seguito di un accordo transattivo.

Con risposta n. 387 del 20 settembre 2019 è stato affermato che la riduzione dell’imponibile di un’operazione, conseguente ad un accordo transattivo, comporta che la detrazione dell’imposta corrispondente alla variazione trova il limite di un anno a decorrere dall’effettuazione dell’operazione.

La vicenda attiene ad un accordo transattivo, concluso ad estinzione di un giudizio iniziato per una fornitura viziata e per fatture, già registrate e portate in detrazione, non pagate. Si specifica che nella transazione è stata fissata la riduzione del prezzo originariamente convenuto per la compravendita e l’emissione da parte del fornitore di una nota di credito a parziale storno delle fatture emesse.

L’agenzia delle Entrate fa presente che la transazione intervenuta tra le parti ha natura dichiarativa in quanto la causa che giustifica la riduzione del prezzo originariamente convenuto ha fondamento nel rapporto originario esistente tra le parti.

Variazione dell’imponibile Iva a seguito di accordo transattivo: vige il termine di un anno

Ai sensi dell’art. 26, comma 2, DPR n. 633/72, se si riduce l’imponibile di un’operazione per la quale è stata emessa fattura, il cedente del bene o prestatore del servizio ha diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione. La norma prevede, altresì, che non si può procedere alla variazione decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione imponibile “qualora gli eventi ivi indicati si verifichino in dipendenza di sopravvenuto accordo fra le parti”.

Secondo la risposta 387/2019, la riduzione del prezzo è avvenuta non per disposizione del giudice ma per accordo tra le parti (il tribunale ha dichiarato estinto il processo per intervenuto accordo transattivo).

Di conseguenza, essendo la variazione dell’imponibile discendente dall’accordo, il diritto di portare in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione deve essere esercitato non oltre un anno dall’effettuazione delle operazioni originarie.

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