Con comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 dicembre 2025, l’Agenzia delle Entrate ha reso noto l’elenco dei Comuni per i quali è stata completata l’operazione di aggiornamento della banca dati del Catasto terreni. L’aggiornamento è stato effettuato sulla base delle dichiarazioni presentate nell’anno 2025 agli organismi pagatori riconosciuti ai fini dell’erogazione dei contributi agricoli.
L’intervento rientra nel quadro normativo delineato dall’articolo 2, comma 33, del Decreto legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2006, n. 286, e successive modificazioni.
I soggetti che modificano la coltura praticata su una particella di terreno rispetto a quella risultante nella banca dati del Catasto terreni sono tenuti a dichiarare la variazione colturale.
L’adempimento può essere assolto mediante:
La presentazione del modello non è richiesta qualora il titolare del terreno dichiari l’uso del suolo a un organismo pagatore riconosciuto per l’erogazione dei contributi agricoli. In tale ipotesi, è l’Agenzia per le erogazioni in agricoltura (Agea) a trasmettere all’Agenzia delle Entrate i dati necessari per l’aggiornamento della banca dati catastale.
A seguito delle operazioni di aggiornamento, l’Agenzia delle Entrate pubblica un comunicato nella Gazzetta Ufficiale contenente:
Il comunicato del 12 dicembre 2025 rappresenta l’ultimo aggiornamento ufficiale in materia di variazioni colturali basate sulle dichiarazioni agli organismi pagatori.
Gli elenchi delle particelle interessate dalle variazioni colturali, nonché di ogni porzione di particella con coltura diversa, riportano le seguenti informazioni catastali:
La consultazione è possibile con le seguenti modalità:
Nel caso in cui il titolare del terreno rilevi una incongruenza tra la qualità colturale dichiarata all’organismo pagatore e quella risultante nel Catasto terreni, sono previste due distinte possibilità di tutela.
Istanza di riesame in autotutela
È possibile presentare una istanza di riesame in autotutela, utilizzando l’apposito modulo disponibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate, nella sezione dedicata alle “Variazioni colturali”.
L’istanza consente all’Amministrazione finanziaria di verificare e, se del caso, correggere l’aggiornamento catastale senza l’attivazione del contenzioso.
Ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria
In alternativa, o in aggiunta all’autotutela, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado competente.
Il ricorso deve essere presentato entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del comunicato in Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.
È opportuno precisare che la presentazione dell’istanza di autotutela non sospende né interrompe il termine di 120 giorni previsto per il ricorso giurisdizionale.
Il comunicato del 12 dicembre 2025 conferma l’importanza di un costante allineamento tra le dichiarazioni rese agli organismi pagatori e i dati catastali.
Professionisti e contribuenti interessati sono pertanto chiamati a:
Un controllo puntuale consente di evitare effetti fiscali non coerenti con l’effettivo utilizzo del terreno e di preservare la correttezza dei redditi dominicali e agrari attribuiti.
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