Vendita forzata: terzo proprietario acquirente del bene pignorato

Pubblicato il 12 aprile 2019

L’ultimo Studio pubblicato dal Notariato, n. 30-2018/E, è dedicato al tema dell’acquisto, nell’ambito della vendita forzata, dell’immobile da parte del terzo proprietario.

Nell’elaborato, viene approfondita la disciplina contenuta nell’articolo 602 cpc per quanto riguarda il caso del terzo proprietario che si rende acquirente del bene pignorato.

Il problema che viene, in primo luogo, esaminato, è volto a chiarire cosa accada se chi si rende aggiudicatario del bene – che è, di regola, il soggetto a cui favore viene poi pronunciato il decreto di trasferimento che gli trasferisce la titolarità del bene pignorato – sia il terzo proprietario, già, appunto, proprietario del bene.

Sì alla pronuncia del decreto di trasferimento

Ovvero, ci si chiede se anche in questa ipotesi il decreto di trasferimento vada pronunciato e, in caso di risposta positiva, se vada trascritto.

Gli autori, in particolare, ammettono, in linea generale, la pronuncia di questo provvedimento e ciò considerando che al decreto di trasferimento non si ricollega solo l’effetto traslativo sul piano sostanziale, ma anche “imprescindibili effetti sul piano processuale.

Detta considerazione troverebbe conferma testuale da quanto disposto nell’articolo 2896 c.c., dove è la legge stessa – si legge nello studio - a prevedere espressamente la pronuncia del decreto di trasferimento in un’ipotesi di espropriazione contro il terzo proprietario.

Provvedimento da annotare, non trascrivere

A seguire, viene anche precisato che il provvedimento di trasferimento, pronunciato a favore e contro lo stesso soggetto, deve essere annotato e non trascritto, in ogni ipotesi di “acquisto” da parte del terzo proprietario.

L’annotazione dovrà essere fatta a margine dell’atto con cui il terzo ebbe ad acquistare il bene, poi aggredito con l’espropriazione contro il terzo proprietario.

Ne discende che, nella pratica, quando ad acquistare sia il terzo già proprietario, il professionista delegato dovrà provvedere non alle formalità di trascrizione, bensì all’annotazione.

Lo studio, approvato dal Gruppo di studi sulle esecuzioni Immobiliari e sulle attività delegate del CNN il 4 marzo 2019, è stato pubblicato sul sito del Consiglio Nazionale del Notariato il 10 aprile 2019.

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