Alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione era stato chiesto di pronunciarsi in tema di decreto di trasferimento nelle vendite immobiliari in sede di espropriazione e relativa trascrivibilità indipendentemente dal decorso dei termini per proporre l’opposizione ai sensi dell’art. 617 c.p.c.
In particolare, era necessario chiarire:
Con sentenza n. 28387 del 14 dicembre 2020, le SU hanno risposto alla questione loro sottoposta, dopo un’ampia ed articolata disamina riguardante il procedimento di espropriazione e di vendita forzata immobiliare.
All’esito dell'analisi, le Sezioni unite hanno concluso che, in difetto di una disposizione che autorizzi a differire l’esecuzione dell’ordine incondizionato di cancellazione impartito col decreto di trasferimento, sia il giudice dell’esecuzione che il Conservatore devono limitarsi ad applicare la legge:
Gli Ermellini hanno, quindi, formulato apposito principio di diritto: il decreto di trasferimento del bene, recante l'ordine di cancellazione dei gravami – tra cui i pignoramenti e le ipoteche - determina il trasferimento del diritto oggetto della procedura espropriativa libero da quei pesi e, quindi, la contestuale estinzione dei medesimi vincoli.
Di tali vincoli, il Conservatore dei registri immobiliari è tenuto ad eseguire l’immediata cancellazione e ciò, in ogni caso, indipendentemente dal decorso del termine di proponibilità delle opposizioni esecutive a norma dell’art. 617 c.p.c
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