Vendita immobiliare. Acconti non restituiti, non è appropriazione indebita

Pubblicato il 05 dicembre 2017

Non integra il reato di appropriazione indebita, la condotta dell’agente immobiliare che non restituisce alla parte acquirente gli acconti ricevuti in relazione alla compravendita di un immobile mai trasferito (per risoluzione del relativo contratto). A chiarirlo, la Corte di Cassazione, seconda sezione penale.

Mero inadempimento civilistico

La mancata restituzione dell’acconto da parte dell’imputato qui ricorrente – quale obbligo nella specie derivante dalla risoluzione del contratto di compravendita – non dà luogo ad appropriazione indebita, ma ad un mero inadempimento di natura civilistica. Va difatti applicato il principio valevole per la caparra e relativo obbligo di restituzione, laddove la giurisprudenza ritiene difetti il presupposto essenziale dell’appropriazione indebita, ossia l’impossessamento di cosa altrui, in quanto la somma data a titolo di caparra passa nel patrimonio dell’accipiens (il quale ne diventa proprietario ed è tenuto, in caso di adempimento, ad imputarla alla prestazione ed, in caso di inadempimento, alla restituzione del doppio).

Benché, sotto il profilo civilistico, caparra ed acconto siano differenti, da un punto di vista penalistico invece - si legge nella sentenza n. 54521 del 4 dicembre 2017 – non è possibile effettuare alcuna distinzione, proprio perché entrambi non hanno vincoli di destinazione. Di conseguenza, entrando la somma di denaro nel patrimonio del ricevente, a carico di costui – se vengono meno gli effetti del contratto tra le parti con conseguenti obblighi restitutori – matura solo un obbligo di restituzione, che, ove non adempiuto, integra gli estremi di un inadempimento di natura civilistica.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Legge annuale PMI 2026 in GU: guida alle novità di lavoro

24/03/2026

Fondo Forma.Temp e AIS 2026: requisiti, limiti e procedure di rimborso

24/03/2026

Semplificazioni e incentivi fiscali nella Legge annuale PMI

24/03/2026

Successioni e partecipazioni societarie: niente esenzione senza controllo effettivo

24/03/2026

Indennità di discontinuità 2026: domanda entro il 30 aprile, con nuovi requisiti

24/03/2026

Privacy negli studi professionali: guida CNDCEC e sistema PIMS

24/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy