Vendite con tariffe analogiche

Pubblicato il 25 marzo 2006

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, con la nota del 24 marzo 2006, ha chiarito che: in attesa del decreto del ministro della Giustizia previsto dall'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che dovrà stabilire i compensi spettanti ad avvocati, dottori commercialisti e ragionieri per la vendita di beni mobili ed immobili su delega del giudice, bisogna applicare gli onorari dei notai - stabiliti nel Dm 313/99 – secondo l’articolo 16 della Tariffa della categoria, in cui si dispone che in caso non ci sia una norma per determinare l’onorario, si può fare riferimento alle tariffe professionali che regolano “casi simili o materie analoghe”. 

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