Vendite con tariffe analogiche

Pubblicato il 25 marzo 2006

Il Consiglio nazionale dei Dottori Commercialisti, con la nota del 24 marzo 2006, ha chiarito che: in attesa del decreto del ministro della Giustizia previsto dall'articolo 179-bis delle disposizioni di attuazione del Codice di procedura civile, che dovrà stabilire i compensi spettanti ad avvocati, dottori commercialisti e ragionieri per la vendita di beni mobili ed immobili su delega del giudice, bisogna applicare gli onorari dei notai - stabiliti nel Dm 313/99 – secondo l’articolo 16 della Tariffa della categoria, in cui si dispone che in caso non ci sia una norma per determinare l’onorario, si può fare riferimento alle tariffe professionali che regolano “casi simili o materie analoghe”. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

NIS, al via la seconda fase: misure, obblighi e scadenze ACN

02/05/2025

Licenziamento in malattia legittimo se l’attività extra ostacola la guarigione

02/05/2025

Credito estero: no a decadenza per omessa indicazione in dichiarazione

02/05/2025

UCPI: sciopero e manifestazione nazionale contro il Decreto sicurezza

02/05/2025

Maternità e formazione professionale continua, chiarimenti commercialisti

02/05/2025

Superbonus e CILA-S: decadenza dell’agevolazione per mancata compilazione del quadro F

02/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy