Venditore fallito? Il notaio risarcisce l’acquirente

Pubblicato il 30 ottobre 2019

Con ordinanza n. 27614 del 29 ottobre 2019, la Suprema corte ha confermato la responsabilità di un notaio per il danno subito dall’acquirente, in conseguenza dell’acquisto di un immobile da un soggetto risultato fallito.

Il professionista era stato ritenuto responsabile dai giudici di merito per non aver correttamente adempiuto all’obbligo di verificare la capacità dell’alienante che, da diversi anni, risultava fallito in proprio, quale garante di una società.

Egli, ossia, non aveva effettuato le opportune visure presso tutte le conservatorie dei registri immobiliari dei luoghi dove il soggetto alienante era nato e vissuto, operando come imprenditore, e non aveva consultato l’elenco dei falliti.

La Corte di legittimità ha aderito alle conclusioni rese dalla Corte d’appello, ritenendo corretta la motivazione da quest’ultima fornita in ordine alla sussistenza di una responsabilità del notaio che, peraltro, non era stato in grado di dimostrare che nemmeno con l’uso della diligenza professionale da lui esigibile avrebbe potuto conoscere l’esistenza della sentenza dichiarativa del fallimento.

Confermato, dagli Ermellini, anche il danno emergente da risarcire, per come riconosciuto in sede di gravame.

L’acquirente, nel dettaglio, si era visto riconoscere a titolo di risarcimento del danno subito, un ammontare pari al valore monetario dell'immobile al momento dell'effettivo rilascio, detratto l'importo corrispondente all'eventuale vantaggio economico tratto nel periodo in cui l'acquirente ne aveva avuto il godimento quale proprietario.

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