Veneto. Nessuna sospensione per gli adempimenti tributari a carico dei sostituti d’imposta

Pubblicato il 12 febbraio 2011 Con documento di prassi n. 14/E dell’11 febbraio 2011, l’agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei versamenti tributari da parte dei sostituti d’imposta, relativi ai soggetti colpiti dall’evento alluvionale verificatosi nella Regione Veneto, nei giorni dal 31 ottobre al 2 novembre 2010.

A seguito delle numerose richieste di spiegazione relativamente alla sospensione dei versamenti tributari prevista dal decreto 1° dicembre 2010 del ministero dell’Economia e delle Finanze, l’Agenzia precisa che la suddetta sospensione non opera relativamente agli adempimenti e ai versamenti da effettuare in qualità di sostituti d’imposta.

I sostituti d’imposta, infatti, dovranno continuare ad effettuare le ritenute riguardanti i redditi erogati verso i cittadini colpiti dall’alluvione, così come dovranno continuare ad effettuare i versamenti e rispettare gli adempimenti anche nell’anno in corso.

Dunque, i sostituti d’imposta non potranno utilizzare nel CUD 2011 e, conseguentemente, nel modello 770/2011, lo specifico codice descrittivo previsto nell’elenco degli eventi eccezionali, predisposto per la generalità dei modelli dichiarativi. Il codice potrà, invece, essere utilizzato dai soggetti inclusi negli elenchi allegati al decreto 1° dicembre 2010, per la compilazione delle dichiarazioni presentate ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
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