Verbalizzazione e accertamenti, linee guida dall’INL

Pubblicato il 17 gennaio 2019

In caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, il dies a quo – che coincide con la “definizione degli accertamenti” – decorre dall’acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, sia di carattere previdenziale che assicurativo. Ciò vale ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel libro unico del lavoro.

Il chiarimento è stato fornito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro, con la prima Circolare dell’anno pubblicata il 14 gennaio scorso. Nel documento di prassi l’Ispettorato fa il punto sulle modalità di verbalizzazione e individuazione dei mezzi di impugnazione. Vediamone gli aspetti principali.

Verbalizzazione e accertamenti, come avvengono?

Il verbale unico, disciplinato dall’art. 12 del D.Lgs. n. 124/2004, riguarda esclusivamente la contestazione di sanzioni amministrative di cui alla L. n. 689/1981. Più precisamente, il comma 4 dell’art. 13 specifica che, all'ammissione alla procedura di regolarizzazione, attraverso la diffida o la diffida “ora per allora”, nonché alla contestazione delle violazioni amministrative di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981, si provvede da parte del personale ispettivo esclusivamente con un unico verbale di accertamento notificato al trasgressore e all'eventuale obbligato in solido.

Dunque, la funzione del verbale unico è quella di racchiudere in un unico atto di natura provvedimentale la contestazione e notificazione di tutti gli illeciti riscontrati dagli organi di vigilanza. Da notare, al riguardo, che l’obbligo della verbalizzazione unica trova applicazione alla sola materia sanzionatoria amministrativa, con esclusione, quindi, delle contestazioni di omissioni o evasioni in materia previdenziale ed assicurativa.

Verbalizzazione e accertamenti, da quando decorre il termine?

In caso di vigilanza amministrativa e previdenziale/assicurativa, il dies a quo – che coincide con la “definizione degli accertamenti” – non potrà che decorrere dall’acquisizione e valutazione di tutti gli elementi istruttori, compresi quelli di carattere previdenziale/assicurativo, ogni qual volta vi sia una connessione con eventuali illeciti amministrativi, come accade, ad esempio, per le registrazioni contenute nel libro unico del lavoro.

Le differenti verbalizzazioni devono in ogni caso essere completamente coerenti nella ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento, specie in relazione a quegli elementi che abbiano rilevanza sia ai fini della contestazione degli illeciti amministrativi, sia ai fini dei recuperi previdenziali/assicurativi. Va pertanto escluso che le differenti verbalizzazioni, intervenute anche secondo tempistiche diverse, possano riportare risultanze tra loro contradditorie.

Qualora i tempi della verbalizzazione in materia previdenziale/assicurativa, invece, coincidano con quelli utili per la contestazione degli illeciti amministrativi, il personale ispettivo avrà cura di assicurare una notifica tendenzialmente contestuale dei diversi verbali; al di fuori di tali ipotesi, appare comunque opportuno che la notifica dei diversi verbali non venga effettuata ad una notevole distanza temporale.

Verbalizzazione e accertamenti, come tutelarsi?

In via generale, vi è l’impossibilità di ricorrere innanzi al Comitato ex art. 17 D.Lgs. n. 124/2004 avverso entrambi i verbali (amministrativo e contributivo) che abbiano avuto ad oggetto l’accertamento dei medesimi rapporti di lavoro sotto il profilo della loro sussistenza e/o qualificazione, dal quale sia derivata l’applicazione di sanzioni amministrative e il correlato recupero contributivo. L’unico verbale che potrà essere impugnato innanzi al Comitato sarà quello notificato per primo, ordinariamente coincidente con il verbale unico di contestazione di illeciti amministrativi, cui seguirà il verbale contenente i profili di natura previdenziale/assicurativa.

Verbalizzazione e accertamenti, come fare ricorso?

In caso di ricorso, l’Ispettorato sospende la trattazione del gravame fino a quando non intervenga il provvedimento del Comitato. Nel caso in cui il soggetto interessato non abbia presentato nei termini il ricorso, o quest’ultimo sia stato rigettato ed il ricorso venga presentato successivamente, lo stesso andrà dichiarato inammissibile nei limiti dell’identità dell’oggetto. In altri termini, il ricorso può essere trattato nel merito solo se con lo stesso non si contesti la sussistenza o la qualificazione del rapporto di lavoro ma unicamente i presupposti dell’obbligo assicurativo in relazione alla tipologia di attività tutelata.

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