Verifica della residenza per compilare correttamente il quadro RW

Pubblicato il 20 ottobre 2009

Al fine di favorire l’azione di contrasto agli illeciti fiscali internazionali, l’agenzia delle Entrate ha inviato circa 40.000 comunicazioni ai contribuenti iscritti all’Aire, con lo scopo di evidenziare le disponibilità detenute all’estero, rammentando loro specifici obblighi dichiarativi. In tale contesto si deve esaminare anche il caso del lavoro dipendente svolto oltrefrontiera.

I lavoratori dipendenti che prestano la loro attività fuori dei confini dello Stato italiano, infatti, spesso dispongono, oltre che della retribuzione anche di una serie di benefit fruiti direttamente nello Stato estero (stock option, fondi previdenziali esteri, polizze assicurative, retribuzioni aggiuntive investite in attività estere tramite trust). Nel caso in cui la residenza anagrafica venga spostata all’estero, perché il Paese presenta una tassazione più conveniente rispetto all’Italia, il lavoratore è tenuto a iscriversi all’Aire (anagrafe dei residenti all’estero) e verrà tassato in Italia solo per la parte di redditi prodotti nel nostro Paese. Dunque, tutte le forme previdenziali e assicurative di qualsiasi natura, gli atti di liberalità e gli strumenti finanziari anche di natura non partecipativa devono essere comunicati tramite il questionario, mentre nessun obbligo di compilazione del quadro RW di Unico incombe sul cittadino non residente.

Diversamente, se il lavoratore dipendente mantiene la residenza in Italia o conserva affetti e interessi tali da essere considerato fiscalmente residente qui, resta obbligato a presentare la dichiarazione dei redditi. Perciò, i benefici connessi al suo pacchetto retributivo devono essere riportati nel quadro RW. L’onere di provare la residenza del contribuente spetta all’Amministrazione finanziaria, mentre se lo Stato estero di trasferimento fa parte della black list, il lavoratore verrà considerato residente in Italia, salvo prova contraria a suo carico.

Nell'ipotesi che il lavoratore, per le disposizioni vigenti nello Stato estero, risulti residente in due Paesi, in virtù della Convenzione contro le doppie imposizioni verrà considerato residente nello Stato in cui ha un’abitazione permanente. Qualora l’abbia in entrambi gli Stati, è residente nel Paese dove le sue relazioni personali ed economiche sono più forti. Se il lavoratore decide di riacquistare la residenza in Italia, dovrà evidenziare le attività rimaste oltrefrontiera nel quadro RW di Unico, quando di valore superiore ai 10mila, euro il 31 dicembre 2009.

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