Verifica della residenza per il cittadino di altro Stato membro che chieda di scontare la pena in Italia

Pubblicato il 12 agosto 2011 Per la Cassazione – sentenza n. 31876 dell'11 agosto 2011 – nel caso in cui un cittadino di uno Stato membro chieda di scontare la pena in Italia, in quanto ivi residente, occorre procedere con una verifica effettiva del radicamento del soggetto attraverso “indici fattuali univocamente significativi di stabile ed autosufficiente, effettivo e non estemporaneo radicamento, quali la legalità della presenza, la fissazione in Italia della sede principale, anche se non esclusiva, di interessi lavorativi, familiari e affettivi”.

Altro importante fattore da valutare è quello del tempo, essendo necessari una continuità e stabilità temporale della presenza, un'apprezzabile distanza tra la presenza stessa e la commissione del reato e la condanna inflitta all'estero, e il pagamento delle imposte italiane.
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