Versamenti F24, compensazioni da eseguire con cautela

Pubblicato il 24 aprile 2025

Ai sensi dell'articolo 17 del D.lgs. n. 241/1997, i contribuenti che eseguono versamenti unitari di imposte, contributi previdenziali e altre somme a favore dello Stato, delle regioni e degli enti previdenziali hanno facoltà di compensare in F24, nei confronti degli stessi enti impositori (Stato, INPS, Enti Locali, INAIL, ENPALS), i crediti e i debiti risultanti dalla dichiarazione e dalle denunce periodiche contributive. 

In generale, i crediti relativi alle imposte dirette (Irpef ed Ires) e relative addizionali, all’Irap ed alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi possono essere utilizzati in compensazione “orizzontale”, per importi superiori a 5.000 euro annui, solo a partire dal 10° giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione o dell’istanza da cui emerge il credito. Tuttavia, le regole di presentazione “preventiva” della dichiarazione per la compensazione di crediti superiori a 5.000 euro annui non si applicano ai crediti emergenti dalla dichiarazione del sostituto d'imposta (modello 770) ed alle compensazioni cd. “verticali o interne”.

L'utilizzo in compensazione di un credito per un importo superiore a 5.000 euro comporta l'obbligo di apposizione del visto di conformità (o della sottoscrizione dell'organo di controllo) su tutta la dichiarazione, anche in presenza di altri crediti - utilizzati o meno - di ammontare inferiore alla soglia.

La legge di bilancio 2024 ha inserito alcune disposizioni volte a rendere più stringente il regime delle compensazioni dei crediti nel modello F24 al fine di prevenire condotte illecite:

La circolare 16/E/2024, con riguardo alle somme iscritte a ruolo, ha precisato che occorre fare riferimento al termine di pagamento della cartella notificata al contribuente e, in relazione agli accertamenti esecutivi, al decorso del 30° giorno dal termine ultimo per il pagamento degli stessi accertamenti. Inoltre, per effetto del secondo periodo del co.49-quinquies dell’art. 37 del D.L. 223/2006, l’esclusione dalla facoltà di avvalersi della compensazione non opera con riferimento alle somme oggetto di piani di rateazione per i quali non sia intervenuta decadenza.

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