Con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del 17 giugno 2025, è entrato ufficialmente in vigore il Decreto Legge 15 giugno 2025, n. 84 (c.d. “Decreto Fiscale”), recante “disposizioni urgenti in materia tributaria e di versamento dei saldi e acconti 2025”.
Tra le misure più rilevanti, l’articolo 13 del provvedimento introduce una proroga straordinaria dei termini per il versamento delle imposte risultanti dalle dichiarazioni fiscali 2025, con specifico riferimento al saldo per l’anno d’imposta 2024 e al primo acconto per il 2025. La norma stabilisce che, per determinati contribuenti, i versamenti ordinariamente previsti entro il 30 giugno 2025 possono essere eseguiti entro il 21 luglio 2025 senza alcuna maggiorazione, o entro il 20 agosto 2025 applicando una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
L’intervento si colloca nel quadro di un alleggerimento temporaneo del calendario fiscale, volto a favorire la pianificazione finanziaria di imprese e professionisti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), ma anche a offrire un margine operativo più ampio agli intermediari fiscali impegnati nella campagna dichiarativa.
Vediamo, nel dettaglio, chi può beneficiare della proroga e chi, invece, ne è rimasto escluso e cosa deve quindi fare.
La proroga al 21 luglio 2025, disposta dall’articolo 13 del DL n. 84/2025, non si applica indistintamente a tutti i contribuenti, ma riguarda una platea ben definita di soggetti che presentano determinati requisiti, sia in termini di profilo soggettivo che di tipologia di attività svolta.
Requisiti soggettivi
Hanno diritto alla proroga i contribuenti che:
Questi contribuenti possono differire i versamenti fiscali, senza alcuna maggiorazione, dal 30 giugno al 21 luglio 2025 e, in alternativa, eseguire i pagamenti entro il 20 agosto 2025 con lo 0,40% di maggiorazione a titolo di interesse corrispettivo.
Cause di esclusione dagli ISA considerate valide per la proroga
Oltre ai soggetti che applicano effettivamente gli ISA, possono beneficiare della proroga anche coloro che ne sono esclusi, purché rientrino in una delle cause di esclusione “qualificata”. In particolare, la proroga si estende ai contribuenti che:
Queste fattispecie rientrano tra le esclusioni ammesse e riconosciute dalla prassi e dalle interpretazioni consolidate dell’Amministrazione finanziaria.
Partecipanti a soggetti “trasparenti”
Un’ulteriore categoria ammessa alla proroga è costituita dai partecipanti a soggetti “fiscalmente trasparenti”, ai sensi degli articoli 5, 115 e 116 del TUIR. Si tratta, ad esempio, di:
In tutti questi casi, se il soggetto partecipato rientra tra quelli che applicano gli ISA o ne è escluso per una delle cause ammesse, anche il partecipante potrà beneficiare della proroga
La proroga disposta dal DL n. 84/2025 non si limita genericamente alle imposte sui redditi, ma si estende a un ampio ventaglio di tributi e contributi collegati alla dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta 2024. I versamenti oggetto di differimento sono quelli derivanti dalle dichiarazioni fiscali presentate da soggetti che rientrano nei requisiti previsti per usufruire della proroga.
Nello specifico, sono differiti al 21 luglio 2025 (senza maggiorazione) oppure, in alternativa, al 20 agosto 2025 con una maggiorazione dello 0,40%, i seguenti versamenti:
Imposte dirette e relative addizionali
Imposte sostitutive e altri tributi
Contributi e oneri accessori
Tutti i suddetti versamenti potranno dunque essere effettuati nel nuovo termine del 21 luglio 2025 senza maggiorazione, oppure entro il 20 agosto 2025 con la maggiorazione dello 0,40%, nel rispetto delle disposizioni stabilite per ciascuna categoria fiscale o contributiva.
Vediamo nel dettaglio quali soggetti risultano esclusi dalla proroga, quali sono le imposte in scadenza entro tale data e la possibilità di ricorrere alla rateizzazione.
La proroga al 21 luglio 2025 non si applica in modo generalizzato. Restano infatti esclusi dal differimento dei termini tutti quei contribuenti che non rientrano nelle condizioni previste dall’art. 13 del DL 84/2025, e che, pertanto, hanno conservato la scadenza ordinaria del 30 giugno 2025 per il versamento delle imposte dovute a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025. Per tali soggetti è comunque ammesso il versamento entro il 30 luglio 2025, ma con l'applicazione di una maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
In particolare, rientrano tra i soggetti esclusi dalla proroga:
Infine, anche alcune società di capitali, pur con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, non possono beneficiare della proroga se il bilancio relativo all’esercizio 2024 è stato approvato entro il mese di maggio 2025. In questi casi, secondo quanto previsto dall’art. 17, comma 1, del DPR 435/2001, il termine ordinario del 30 giugno 2025 resta confermato, senza possibilità di differimento, nemmeno con maggiorazione.
NOTA BENE: Tutti i soggetti sopra elencati, quindi, qualora non abbiano rispettato il termine originario del 30 giugno, possono comunque regolarizzare i versamenti entro il 30 luglio 2025, applicando la maggiorazione dello 0,40% sull’importo dovuto, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente.
Le imposte interessate da questa opzione comprendono:
Questi importi, se non già corrisposti entro il 30 giugno, possono essere versati entro il 30 luglio applicando la maggiorazione prevista, evitando così sanzioni per omesso o tardivo versamento.
La normativa vigente consente, anche per il 2025, la possibilità di rateizzare i versamenti delle imposte dovute a titolo di saldo 2024 e primo acconto 2025, indipendentemente dalla fruizione della proroga disposta dall’art. 13 del DL n. 84/2025 (c.d. Decreto Fiscale). In particolare, possono accedere alla rateizzazione:
Il riferimento normativo è l’articolo 20 del D.Lgs. n. 241/1997, che disciplina la facoltà di suddividere in più rate mensili l’importo complessivo da versare, con l’aggiunta di interessi su base mensile.
Tale previsione ha lo scopo di agevolare la gestione finanziaria dei contribuenti, consentendo una maggiore flessibilità nei flussi di cassa, soprattutto nei mesi estivi in cui si concentrano diverse scadenze fiscali. Le modalità operative di rateazione, il calcolo degli interessi e le relative scadenze variano a seconda della data del primo versamento (21 o 30 luglio) e saranno illustrate nel dettaglio nei paragrafi successivi.
Il differimento dei termini di versamento previsto dal DL Fiscale 84/2025 implica anche uno slittamento del calendario della rateizzazione, che varia in base alla data di decorrenza della prima rata e alla posizione del contribuente (beneficiario della proroga o escluso).
Soggetti beneficiari della proroga
Per i contribuenti che rientrano nella proroga al 21 luglio 2025 (soggetti ISA, forfetari, trasparenti), la rateizzazione segue questa scansione:
In alternativa, chi effettua il primo versamento il 20 agosto 2025 (entro i 30 giorni successivi alla scadenza del 21 luglio), può comunque rateizzare, ma deve preventivamente maggiorare l’importo dello 0,40%, che andrà applicato all’intera somma oggetto di frazionamento.
Contribuenti esclusi dalla proroga
Per i soggetti per i quali la proroga non trova applicazione, il calendario segue le seguenti regole:
Sia per i soggetti inclusi nella proroga che per gli esclusi, il termine ultimo per il completamento dei pagamenti rateali resta fissato al 16 dicembre 2025, in coerenza con i limiti previsti dal D.Lgs. 241/1997.
Di seguito uno schema riepilogativo della rateizzazione delle imposte 2025.
| Categoria Contribuente | Prima Rata | Maggiorazione | Rate Successive | Interessi applicati | Termine ultima rata |
|---|---|---|---|---|---|
| Beneficiari proroga (DL 84/2025) | 21 luglio 2025 | Nessuna | Fino a 6 rate mensili (dal 16 agosto) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo (metodo commerciale) | 16 dicembre 2025 |
| Beneficiari proroga con versamento posticipato | 20 agosto 2025 | 0,40% sull’importo da rateizzare | Fino a 5 rate mensili (da settembre) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 |
| Esclusi dalla proroga | 30 giugno 2025 | Nessuna | Fino a 7 rate mensili | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 |
| Esclusi dalla proroga con versamento posticipato | 30 luglio 2025 | 0,40% | Fino a 6 rate mensili (da agosto) | 0,33% mensile forfettario + 4% annuo | 16 dicembre 2025 |
Note operative:
• Il numero di rate ammissibili dipende dalla data della prima rata e dal rispetto delle scadenze successive.
• Gli interessi mensili dello 0,33% si applicano indipendentemente dal giorno effettivo del pagamento.
• È possibile rateizzare anche solo una parte del dovuto (es. solo saldo o solo acconto).
• L’acconto di novembre non è rateizzabile.
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