Versamenti somme dovute post controlli Entrate

Pubblicato il 30 aprile 2016

L'Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 17 del 29 aprile 2016, illustra le novità apportate dal Dlgs n. 159/2015, recante misure per la semplificazione e razionalizzazione della riscossione, anche alla disciplina dei versamenti - in unica soluzione o in forma rateale - delle somme dovute a seguito dell’attività di controllo dell’Agenzia delle Entrate.

In particolare, la circolare analizza le modifiche/integrazioni relative alla disciplina:

Avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione

Relativamente agli avvisi di liquidazione delle dichiarazioni di successione, la circolare specifica che l’accesso alla rateazione dell'imposta liquidata dall'Ufficio in base alla dichiarazione di successione è ammessa solo quando l'importo relativo all'imposta liquidata non è inferiore a mille euro e riguarda le somme che eccedono il 20% di tale imposta; fermo restando l’obbligo di pagare almeno il 20% dell’importo entro 60 giorni dalla notifica dell’avviso di liquidazione.

Il debito residuo può essere dilazionato in 8 quote trimestrali oppure, per importi sopra i 20mila euro, in un massimo di 12 rate, con scadenza l’ultimo giorno di ciascun trimestre.

Gli interessi di rateazione (con tasso al 3% annuo a scalare) si calcolano dal primo giorno successivo al pagamento del 20% dell’imposta dovuta.

L'accesso alla rateazione non è più subordinato alla prestazione di garanzie.

Inadempimenti di pagamento

La circolare 17/E/2016 dedica spazio ai casi di inadempimento di pagamento, illustrando le conseguenze a cui si va incontro in caso di mancato pagamento delle somme dovute.

Al riguardo si distingue tra:

In particolare, l'Agenzia delle Entrate illustra l'istituto del “lieve inadempimento” previsto dall'art. 15-ter del Dpr n. 602/73, introdotto proprio dal Dlgs n. 159/2015 di revisione della riscossione.

Lieve inadempimento

È specificato che il lieve inadempimento nel pagamento delle somme dovute in base agli atti scaturiti dall'attività di controllo dell'Agenzia delle Entrate non pregiudica il perfezionamento della definizione, né l'eventuale rateazione, nelle ipotesi di ritardi brevi o di errori di limitata entità nel versamento delle somme dovute.

Riguardo alla tempestività del versamento, il lieve inadempimento si configura se il versamento della prima rata è effettuato con ritardo non superiore a sette giorni rispetto al termine di scadenza del pagamento.

Riguardo all'entità del versamento, si ha lieve inadempimento quando il contribuente effettua il pagamento della prima rata in misura carente, per una frazione tuttavia non superiore al 3% e comunque per un importo non superiore a 10mila euro.

ll tardivo o carente versamento delle somme dovute, anche se qualificabile “lieve inadempimento”, costituisce sempre una violazione sanzionabile ai sensi dell'art. 13 del dlgs n. 471/1997 e regolarizzabile attraverso il ravvedimento operoso.

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