Versamento del compenso variabile ai giudici tributari solo a processo chiuso

Pubblicato il 14 ottobre 2010

L’ordinanza cautelare sia di accoglimento che di rigetto dell’istanza non conclude in alcun modo il giudizio, essendo invece lo stesso destinato ad essere definito con uno dei provvedimenti che il Dlgs 546/1992 prevede per la definizione del ricorso. Ma, è proprio la locuzione “ricorso definito” che ha lasciato aperto spazio a diverse interpretazioni, non prevedendo alcuna disposizione che ne restringa o ne estenda l’ambito applicativo a seconda della maggiore o minore complessità dell’accertamento discendente dal provvedimento assunto.

È per tali ragioni che la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 21156/2010 della Sezione Lavoro, è intervenuta per fare chiarezza sulla questione.

I Supremi giudici ribadiscono che per i provvedimenti con i quali i giudici tributari non risolvono un procedimento non spetta il versamento relativo al compenso variabile attribuito ai componenti delle commissioni tributarie. In particolare, il suddetto compenso non spetta per le ordinanze che vengono emesse dopo un’istanza cautelare.

La sentenza ha fatto già discutere e sicuramente continuerà a farlo. Le proteste sono giunte dagli stessi giudici tributari, che da sempre lamentano un trattamento economico inferiore a quello delle altre magistrature ordinarie. Dal Consiglio di presidenza della Giustizia tributaria fanno sapere di non essere d’accordo con la decisione degli ermellini, dato che l’ordinanza cautelare, che nel processo tributario non è appellabile, conclude il procedimento cautelare che a sua volta gode di autonomia nell’ambito dell’intero processo.

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