Versamento premi INAIL 2018-2019, il punto della Fondazione Studi CdL

Pubblicato il 26 aprile 2019

In vista dell’imminente scadenza del 16 maggio 2019, termine prorogato dalla Legge di Bilancio 2019 (art. 1, co. 1221 e ss. della L. n. 145/2018) a causa dell’aggiornamento delle tariffe dei premi INAIL, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, con la circolare n. 7 del 24 aprile 2019, ha illustrato le nuove modalità di applicazione delle tariffe dei premi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni industria, artigianato, terziario e altre attività.

Il documento di prassi crea un raffronto coordinando delle gestioni tariffarie, in vigore sino al 31 dicembre 2018, con le nuove gestioni tariffarie in vigore da inizio anno.

Problematiche in fase di aggiornamento delle tariffe

A causa della migrazione delle voci di tariffa dal D.M. 12 dicembre 2000 al D.M. 27 febbraio 2019, i CdL fanno presente che potrebbero determinarsi le seguenti problematiche:

Qualora si riscontrasse un errore nella migrazione delle voci, è sempre possibile pagare secondo le basi di calcolo, tenendo conto di come funziona l’automatismo del presunto. Successivamente (secondo le prime indicazioni fornite) è necessario presentare una PEC alla sede Inail competente per il proprio territorio, con oggetto “errore di migrazione”, descrivendo l’errore e la reale attività dell’azienda.

Segnalazione in caso di incongruenze

L’INAIL, consapevole della difficoltà di coordinare le vecchie tariffe con quelle nuove, ha precisato che, ove si riscontrassero incongruenze nelle basi di calcolo, i datori di lavoro e i loro intermediari potranno inviare la segnalazione via PEC alla sede competente, che verificherà tali incongruenze, apportando eventuali variazioni e rielaborando le basi di calcolo del premio.

Inoltre, laddove la sistemazione delle incongruenze interverrà dopo la scadenza dell’autoliquidazione, la sede INAIL territorialmente competente rideterminerà il premio attraverso la funzione “Rettifica autoliquidazione” e il datore di lavoro dovrà pagare il premio considerando gli elementi riportati nelle basi di calcolo precedentemente comunicate.

Versamento premi INAIL 2018-2019, cosa cambia

Gli elementi per il calcolo del premio variati rispetto all’autoliquidazione dell’anno scorso, in applicazione delle disposizioni contenute nella L. n. 145/2018 e dei decreti interministeriali 27 febbraio 2019 di approvazione delle nuove tariffe 2019, sono:

Quanto alle riduzioni del premio assicurativo, invece, vi è da segnalare come alcune si applichino solamente alla regolazione 2018, mentre altre siano disposte per la rata 2019.

Nel dettaglio, per quanto attiene alla regolazione 2018:

 

 

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