Vige il principio della territorialità per il lavoratore che opera in uno o più stati dell’Ue

Pubblicato il 11 luglio 2009

La circolare n. 90 dell’Inps, datata 10 luglio 2009, dal titolo “Regolamentazione comunitaria. Determinazione della legislazione applicabile in presenza di lavoro svolto contemporaneamente in due o più Stati membri dell’Unione europea; formulari E 101 ed E 102” - richiamando la regolamentazione comunitaria di sicurezza sociale - stabilisce i criteri in base ai quali è possibile determinare quale sia lo Stato la cui legislazione sia da applicare al lavoratore. Il documento di prassi, quindi, fornisce alcune disposizioni per la determinazione della legislazione applicabile ai lavoratori, diversi da quelli operanti nei settori dei trasporti internazionali e marittimi, che svolgono attività come lavoratori dipendenti normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea; svolgono attività come lavoratori autonomi normalmente in due o più Stati membri dell’Unione europea; lavorano normalmente in due o più Stati membri come dipendenti e come autonomi. In particolare, viene ribadito il principio secondo cui il lavoratore dipendente o autonomo che normalmente svolge la propria attività in due o più Stati membri e risiede in uno di essi è soggetto unicamente alla legislazione dello Stato di residenza.

Roberta Moscioni

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