Ville e loft in Costa Azzurra e Gran Bretagna nel mirino del Fisco

Pubblicato il 25 marzo 2010 L'agenzia delle Entrate, con il comunicato stampa del 24 marzo 2010, avvisa dell’invio di 6mila lettere ai contribuenti italiani che risultano nel 2005 in possesso di immobili in Francia e nel 2008 in possesso di immobili in Gran Bretagna non dichiarati, scovati dalle Entrate anche grazie alla cooperazione internazionale.

È spiegato che le posizioni irregolari per gli anni d’imposta precedenti al 2009 devono essere sanate se i beni immobili sono stati locati o venduti generando una plusvalenza imponibile (in base alla normativa fiscale italiana). Il contribuente avrebbe dovuto indicare nel modello Unico l’investimento immobiliare all’estero e dichiarare in Italia i redditi ottenuti.

Invece, non devono sanare i contribuenti che, fino al 2008, hanno tenuto gli immobili a disposizione. Infatti, prima dell’anno d’imposta 2009, non era previsto nessun obbligo di dichiarazione, se gli immobili erano situati in un Paese, come la Francia o il Regno Unito, che non li assoggetta a tassazione ai fini delle imposte sui redditi.

La missiva riepiloga, inoltre, nuovi obblighi dichiarativi legati al possesso di immobili all’estero a partire dall’anno d’imposta 2009: i contribuenti sono sempre tenuti a indicare nel modulo RW di Unico gli immobili detenuti all’estero, anche se gli stessi non producono redditi di fonte estera imponibili in Italia, come nel caso di immobili tenuti a disposizione.

Si ricorda che le ultime indicazioni sull’esonero dalla compilazione del modulo RW in caso di beni oggetto di operazioni di rimpatrio sono state date con la circolare 12/E/2010.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Alimentari industria Conflavoro - Stesura del 4/7/2025

25/07/2025

Formazione continua: welfare per aziende e lavoratori

25/07/2025

Alimentari industria Conflavoro. Rinnovo

25/07/2025

Lavoro subordinato sportivo: accordi collettivi da adeguare alla durata massima di 8 anni

25/07/2025

Bonus nuovi nati: 60 giorni in più per le domande

25/07/2025

Gratuito patrocinio: rigetto impugnabile con opposizione al giudice civile

25/07/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy