Violenza e molestie al lavoro. Ratificata Convenzione ILO o OIL

Pubblicato il 13 gennaio 2021

Nella seduta del 12 gennaio 2021, il Senato ha definitivamente approvato il disegno di legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione dell'Organizzazione internazionale del lavoro n. 190 sull'eliminazione della violenza e delle molestie sul luogo di lavoro.

Si tratta della Convenzione adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della Conferenza generale della medesima Organizzazione.

La Convenzione ILO (International Labour Organization) è applicabile a tutti i lavoratori e agli altri soggetti del mondo del lavoro di tutti i settori, sia privati che pubblici, dell'economia, con riferimento alle violenze e alle molestie che possono verificarsi nel mondo del lavoro come anche in luoghi e tempi diversi da quello di lavoro, ma comunque con lo stesso correlati.

Rientrano nella tutela anche i volontari, chi frequenta corsi di formazione, di tirocinio o di apprendistato e coloro che sono alla ricerca di un lavoro nonché i lavoratori con rapporto di lavoro terminato.

Nella definizione di violenza e di molestia contenuta nel testo normativo sono ricompresi i comportamenti e le pratiche che provocano, mirano a provocare o sono suscettibili di provocare danni fisici, psicologici, sessuali o economici, come nel caso dell’abuso fisico o verbale, dello stalking e del mobbing, delle violenze e delle molestie fondate sul genere.

Specularmente, la Convenzione ILO (o OIL - Organizzazione Internazionale Lavoro) protegge anche i datori di lavoro, ossia gli individui "che esercitino l'autorità, i doveri e le responsabilità di datrice o datore di lavoro" di tutti i settori, sia privati che pubblici.

Tra gli obblighi ricadenti sugli Stati membri, quello di adottare disposizioni interne che definiscano la violenza e le molestie conformemente a quanto previsto dalla Convenzione e che prescrivano ai datori di lavoro di porre in essere, proporzionatamente al loro grado di controllo, le misure atte a prevenire le condotte lesive.

Gli Stati membri dovranno inoltre garantire alle potenziali vittime di violenze o di molestie l'accesso alla giustizia in maniera effettiva, anche attraverso misure rimediali, nonché conferire poteri incisivi agli ispettori del lavoro e alle pertinenti autorità tra i quali, in particolare, l'attribuzione del potere di adottare, se necessario, misure immediatamente esecutive.

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