Violenza sessuale e induzione Niente concorso

Pubblicato il 12 agosto 2016

Non è ammesso concorso tra i reati di violenza sessuale per costrizione ed induzione indebita, essendo le due fattispecie logicamente incompatibili.

L’art. 319 quater c.p. (Induzione indebita a dare o premettere utilità) punisce infatti il pubblico ufficiale o l’incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente a lui o a un terzo un’utilità, che può anche consistere in una prestazione sessuale.

Tuttavia il soggetto che dà o promette l’utilità non subisce in tal caso una costrizione (come nella violenza sessuale) ma, per l’appunto, un’induzione, tanto da essere egli stesso punito ex art. 319 quater comma 2 c.p.

E’ quanto dedotto dalla Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo la censura di un incaricato di pubblico servizio condannato per violenza sessuale ex art. 609 bis c.p. ai danni di otto detenuti, in concorso con l’ulteriore contestazione per induzione ex art. 319 quater c.p. ai danni dei medesimi.

Nel caso di specie – sostiene la Corte Suprema – i giudici d’appello hanno ritenuto erroneamente sussistere sia la contestazione per violenza sessuale con violenza ed abuso di autorità, sia, parallelamente, il reato ex art. 319 quater c.p.

Costrizione e induzione incompatibili

Concorso di reati che sarebbe stato tuttalpiù configurabile riguardo all'originaria imputazione per concussione (ove è ravvisabile costrizione della vittima), ma che non può ricorrere tra i reati di violenza sessuale mediante costrizione ed il nuovo reato per induzione, in continuità normativa con la concussione ed applicabile ratione temporis al caso di specie.

Nel caso esaminato, difatti, la Corte ha ritenuto – con sentenza n. 33049 del 28 luglio 2016 – che gli atti sessuali sulle persone offese o da esse compiuti, erano la conseguenza di una costrizione posta in essere con violenza (atti repentini) ed abuso di autorità ai loro danni, e non la conseguenza di una pura e semplice induzione, che avrebbe invece comportato una volontà dei detenuti di porre in essere detti atti sessuali, seppur a causa dell’abuso di qualità e potere.

 

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