Violenza sessuale: riforma sul consenso libero e attuale, sì della Camera

Pubblicato il 20 novembre 2025

Il 19 novembre 2025, l'Aula della Camera ha approvato, all'unanimità, la proposta di legge che interviene a modifica dell'articolo 609-bis del codice penale, relativo al reato di violenza sessuale.

Il provvedimento introduce nel sistema penale italiano la definizione normativa di “consenso libero e attuale” quale elemento essenziale per qualificare la condotta illecita, in coerenza con le previsioni della Convenzione di Istanbul.

Il testo passa ora all’esame del Senato.

Modifica dell’articolo 609-bis del Codice penale

Introdotta la nozione di “consenso libero e attuale”  

La proposta di legge si compone di un unico articolo che riscrive integralmente l’art. 609-bis, pur mantenendo invariata la struttura generale della norma e l’impianto sanzionatorio previsto dalla disciplina vigente.

Nuova definizione del reato basata sul consenso  

Il nuovo comma 1 stabilisce che integra il delitto di violenza sessuale qualsiasi atto sessuale posto in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona coinvolta. La norma identifica tre possibili condotte rilevanti:

La cornice edittale rimane fissata nella reclusione da 6 a 12 anni.

Violenza per costrizione o induzione  

Il comma 2 ripropone, con alcune modifiche, le fattispecie di violenza sessuale già previste dalla disciplina attuale:

Anche per tali ipotesi la pena è la reclusione da 6 a 12 anni.

Ipotesi di minore gravità  

Il comma 3 conferma la circostanza attenuante ad effetto speciale per i casi di minore gravità, che consente la diminuzione della pena fino a due terzi.

La riforma si inserisce in un più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno agli standard europei in materia di tutela della libertà sessuale, ponendo il consenso esplicito e attuale al centro della definizione del reato.

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