Il 19 novembre 2025, l'Aula della Camera ha approvato, all'unanimità, la proposta di legge che interviene a modifica dell'articolo 609-bis del codice penale, relativo al reato di violenza sessuale.
Il provvedimento introduce nel sistema penale italiano la definizione normativa di “consenso libero e attuale” quale elemento essenziale per qualificare la condotta illecita, in coerenza con le previsioni della Convenzione di Istanbul.
Il testo passa ora all’esame del Senato.
La proposta di legge si compone di un unico articolo che riscrive integralmente l’art. 609-bis, pur mantenendo invariata la struttura generale della norma e l’impianto sanzionatorio previsto dalla disciplina vigente.
Il nuovo comma 1 stabilisce che integra il delitto di violenza sessuale qualsiasi atto sessuale posto in essere in assenza del consenso libero e attuale della persona coinvolta. La norma identifica tre possibili condotte rilevanti:
La cornice edittale rimane fissata nella reclusione da 6 a 12 anni.
Il comma 2 ripropone, con alcune modifiche, le fattispecie di violenza sessuale già previste dalla disciplina attuale:
Anche per tali ipotesi la pena è la reclusione da 6 a 12 anni.
Il comma 3 conferma la circostanza attenuante ad effetto speciale per i casi di minore gravità, che consente la diminuzione della pena fino a due terzi.
La riforma si inserisce in un più ampio processo di adeguamento dell’ordinamento interno agli standard europei in materia di tutela della libertà sessuale, ponendo il consenso esplicito e attuale al centro della definizione del reato.
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