Visto di conformità per i soggetti incaricati del controllo contabile

Pubblicato il 27 dicembre 2009

La circolare n. 57/E del 23 dicembre 2009 dell’agenzia delle Entrate ha chiarito i dubbi relativi al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni annuali Iva, con credito superiore a 15.000 euro, secondo quanto sancito dall’articolo 10 del Decreto legge “anticrisi” n. 78/08.

L’Agenzia, con la circolare 57/E, indica quali sono i soggetti legittimati al rilascio del visto di conformità valido per le compensazioni dei crediti Iva superiori a 15mila euro annui. Il documento presenta una sostanziale apertura rispetto al passato. Data l’obbligatorietà del visto per le compensazioni superiori a certi importi, i contribuenti, che tengono la contabilità in proprio, possono richiedere il visto leggero ad un Caf oppure ad un professionista abilitato.

Si tratta di un visto cosiddetto “leggero”, dato che i soggetti incaricati procedono al rilascio della certificazione senza iscrizione all’elenco tenuto dalle direzioni regionali delle Entrate e, quindi, senza la stipula dell’apposita polizza assicurativa.

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