Visto di conformità per la compensazione dei crediti Iva

Pubblicato il 05 ottobre 2009

La manovra estiva (Dl n. 78/2009, convertito in Legge n. 102/09) ha delineato il nuovo quadro di regole per la compensazione dei crediti Iva annuali o infrannuali. Le disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2010, per cui i crediti di qualsiasi importo relativi all’anno d’imposta 2008 (Unico 2009) possono ancora essere utilizzati rispettando le regole oggi in uso e valide fino al 31 dicembre 2009.

La grande novità per il 2010 è, invece, rappresentata dal ritorno del visto di conformità, anche detto visto “leggero”. A partire dal prossimo anno, quindi, tutti coloro che vorranno utilizzare in compensazione orizzontale un credito Iva superiore a 15mila euro, avranno l'obbligo di avvalersi di un professionista per accompagnare la dichiarazione dalla quale emerge il credito con l'apposizione del visto di conformità. I contribuenti che intenderanno procedere avranno una doppia, alternativa, opportunità: certificare l’esistenza formale del credito attraverso l’apposizione del visto di conformità o far sottoscrivere la dichiarazione dal revisore contabile, che deve attestare di aver svolto gli stessi controlli previsti per il rilascio del vincolo di conformità.

Scopo del legislatore è appunto di far entrare nella procedura di compensazione un soggetto terzo, che diventa obbligatoriamente parte attiva tra il contribuente e l’Amministrazione finanziaria e che sia in grado di garantire la bontà dei crediti Iva oggetto della compensazione. Così, a partire dalla data indicata, il visto di conformità diventerà oggetto dell’attività della maggior parte degli studi professionali. In pratica, il responsabile fiscale di un Caf, il commercialista, il consulente del lavoro o l’esperto tributario – in possesso di alcuni determinati requisiti, tra cui l’iscrizione alla data del 30 settembre 1993 negli appositi ruoli delle camere di commercio – potrà rilasciare il visto di conformità che certifica l’esistenza del credito Iva da compensare.

La fase della certificazione del credito Iva si articola in quattro passaggi:

anzitutto, devono compiersi alcuni adempimenti preliminari ad opera dei soggetti che possiedono determinati requisiti soggettivi;

si deve poi procedere con l’acquisizione della documentazione (si deve essere in possesso di tutti i registri Iva e documenti contabili);

si effettuano gli opportuni controlli, verificando solo la regolarità formale della documentazione senza entrare nel merito della stessa e senza sindacare la regolarità dei pagamenti;

infine, si procede con l’apposizione del visto sulla dichiarazione, tramite la semplice compilazione dell’apposita sezione del frontespizio del modello di dichiarazione Iva in cui si deve riportare il codice fiscale del soggetto che ha operato i controlli.

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