Vizio di motivazione, puntualizzazioni dalle Sezioni unite
Pubblicato il 23 settembre 2014
Il nuovo articolo 360, n. 5 del Codice di procedura civile, così come riformulato dal Decreto legge n. 83/2012, secondo il quale, in tema di ricorso in cassazione, è deducibile esclusivamente l'”
omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti”, deve essere interpretato come
riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità.
Omesso esame di un fatto decisivo
Ne discende che l'
anomalia motivazionale denunciabile in sede di legittimità è solo quella che si tramuta in
violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'
esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce,
con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di “sufficienza”, nella “
mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico”, nella “
motivazione apparente”, nel “
contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, nella “
motivazione perplessa e obiettivamente incomprensibile”.
Il fatto storico non esaminato
Per quel che riguarda il vizio specifico dell'
omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, per come introdotto nel nuovo testo del n. 5 dell'articolo 360 c.p.c., la parte ricorrente che se ne voglia dolere dovrà indicare il “
fatto storico” il cui esame sia stato omesso, il “
dato” testuale o extratestuale da cui ne risulti l'esistenza, il “
come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti e la “
decisività” del fatto stesso.
Sono queste le importanti precisazioni rese dalle
Sezioni unite civili di Cassazione nel testo della sentenza n.
19881 del 22 settembre 2014.