Voci in valuta, il Fisco non segue le linee dell’Oic

Pubblicato il 31 marzo 2009 Con la risoluzione n. 83/E/2009, l’Amministrazione finanziaria specifica che i componenti di reddito relativi ad operazioni in divisa devono essere valutati al cambio del giorno in cui si considera effettuata l’operazione (art. 9 e art. 109 del Tuir), anche se l’impresa ha seguito i criteri previsti dal principio contabile nazionale Oic 26. La precisazione è stata fornita in risposta ad uno dei tre quesiti che formano oggetto di interpello da parte di un’impresa siderurgica, che effettua acquisti di materie prime contro pagamenti differiti ed effettua operazioni di copertura a termine di valuta, al fine di ridurre il rischio derivante dall’elevata variabilità dei tassi di cambio. Da ciò, ne deriva che le materie prime, anche con riferimento alla quantificazione delle rimanenze, assumono rilevanza al controvalore convertito al cambio del giorno di consegna o di spedizione. Cioè, le materie prime risultano contabilizzate al cambio spot, coincidente con quello in essere al momento della stipula del contratto, mentre il debito sarà iscritto al cambio a termine previsto dal contratto di copertura.
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