Prescrizione: resta la sospensione della riforma Orlando per i reati fino al 2019

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Prescrizione del reato: è conforme ai principi di legalità e ragionevolezza l’interpretazione secondo cui la disciplina della sospensione introdotta nel 2017 continua ad applicarsi ai fatti commessi fino al 31 dicembre 2019.

Le successive riforme del 2019 e del 2021 non hanno efficacia retroattiva né risultano più favorevoli nel loro complesso, escludendo così l’applicazione della lex mitior.

Prescrizione del reato. Consulta: riforma 2017 applicabile ai fatti 2017-2019

Con la sentenza n. 38, depositata il 23 marzo 2026, la Corte costituzionale è intervenuta in materia di prescrizione del reato, chiarendo definitivamente il regime applicabile ai fatti commessi nel periodo compreso tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019.

La pronuncia si inserisce nel solco del contrasto giurisprudenziale risolto dalle Sezioni unite penali della Corte di cassazione con la sentenza n. 20989 del 2025.

Il caso e la questione di legittimità costituzionale  

La questione trae origine da un giudizio pendente dinanzi alla Corte d’appello di Lecce, relativo a un reato di insolvenza fraudolenta commesso nell’agosto 2017.

Il giudice rimettente dubitava della legittimità costituzionale del combinato disposto dell’art. 2, comma 1, lettera a), della legge n. 134/2021 e dell’art. 1, comma 2, della legge n. 3/2019, nella parte in cui, secondo il cosiddetto “diritto vivente”, consentono di applicare ancora la disciplina della sospensione della prescrizione introdotta dalla legge n. 103/2017.

In particolare, la Corte territoriale riteneva che tale interpretazione – consolidata dalla citata pronuncia delle Sezioni unite – determinasse un effetto in malam partem per l’imputato, in quanto impedirebbe di applicare retroattivamente la disciplina più favorevole derivante dalla riforma del 2021, che ha abrogato la sospensione del corso della prescrizione connessa alla sentenza di primo grado.

Le censure erano formulate in riferimento agli artt. 3 e 25, secondo comma, Cost., prospettando, da un lato, una violazione del principio di legalità per asserita interpretazione contra legem e, dall’altro, una violazione del principio di ragionevolezza per mancata applicazione della lex mitior.

Il quadro normativo: successione di riforme sulla prescrizione  

La Consulta, nella sua disamina, ricostruisce puntualmente l’evoluzione normativa dell’istituto:

  • Legge n. 103/2017 (riforma Orlando): introduce la sospensione del corso della prescrizione, per un massimo di un anno e sei mesi, nei giudizi di appello e cassazione successivi a una sentenza di condanna;
  • Legge n. 3/2019 (c.d. “Spazzacorrotti”): modifica radicalmente il sistema, prevedendo una sospensione sostanzialmente indefinita del termine prescrizionale a partire dalla sentenza di primo grado, con entrata in vigore differita al 1° gennaio 2020;
  • Legge n. 134/2021 (riforma Cartabia): abroga la disciplina della sospensione e introduce il nuovo istituto della “cessazione del corso della prescrizione” (art. 161-bis c.p.), affiancato dall’improcedibilità per superamento dei termini nei giudizi di impugnazione (art. 344-bis c.p.p.), applicabile ai soli reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Il problema interpretativo riguarda gli effetti della riforma del 2021 sui reati commessi durante la vigenza della legge del 2017.

Il diritto vivente e il contrasto giurisprudenziale  

Le Sezioni unite della Cassazione, come anticipato, hanno affermato che la disciplina del 2017 continua ad applicarsi ai reati commessi nel periodo 3 agosto 2017 – 31 dicembre 2019, escludendo effetti retroattivi delle riforme del 2019 e del 2021.

Secondo tale orientamento, la data del 1° gennaio 2020 rappresenta una cesura netta: solo per i reati successivi trova applicazione il nuovo sistema, mentre per quelli precedenti resta fermo il regime vigente al momento del fatto.

La decisione della Corte costituzionale  

Ebbene, la Corte costituzionale dichiara non fondate le questioni sollevate, confermando integralmente l’impostazione delle Sezioni unite.

Esclusione della violazione del principio di legalità  

Con riferimento all’art. 25, secondo comma, Cost., la Corte esclude che l’interpretazione censurata si ponga in contrasto con il dato letterale delle disposizioni.

In particolare, evidenzia che la legge n. 134/2021 non contiene una disciplina espressa sull’efficacia temporale della abrogazione dell’art. 159 c.p., lasciando spazio a un’attività interpretativa che non travalica i limiti del testo normativo.

Viene inoltre ribadito che, in materia penale, l’applicazione della legge vigente al momento del fatto, se più favorevole, è principio consolidato e non implica alcuna indebita “reviviscenza” di norme abrogate.

Esclusione della violazione del principio di ragionevolezza  

Parimenti infondata è la censura relativa all’art. 3 Cost. La Corte chiarisce che non ricorre una violazione del principio di retroattività della lex mitior, poiché la disciplina del 2021 non è, nel suo complesso, più favorevole rispetto a quella del 2017.

Infatti, mentre la riforma Orlando prevedeva una sospensione limitata nel tempo, le riforme successive determinano un effetto sostanzialmente definitivo di arresto del decorso della prescrizione dopo la sentenza di primo grado.

Né può assumere rilievo, in senso favorevole, l’introduzione dell’improcedibilità, in quanto tale istituto si applica esclusivamente ai reati commessi dal 1° gennaio 2020.

Successione delle leggi sulla prescrizione: quadro interpretativo

La sentenza in esame consolida definitivamente il quadro interpretativo in materia di successione delle leggi sulla prescrizione, chiarendo che:

  • per i reati commessi tra il 3 agosto 2017 e il 31 dicembre 2019 continua ad applicarsi la disciplina della sospensione prevista dalla legge n. 103/2017;
  • le riforme del 2019 e del 2021 non producono effetti retroattivi su tali fattispecie;
  • non sussiste alcuna violazione dei principi costituzionali di legalità e ragionevolezza.

La pronuncia incide direttamente sulla determinazione dei termini prescrizionali nei procedimenti ancora pendenti relativi a fatti commessi nel periodo considerato, escludendo la possibilità di applicare retroattivamente un regime più favorevole fondato sull’assenza di cause di sospensione.

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