Se il vettore aereo non dimostra che ha informato il passeggero della cancellazione del volo è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria.
La compagnia aerea è, difatti, tenuta a pagare ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui al regolamento CE n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non sia stata oggetto di comunicazione ai passeggeri medesimi, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Questo anche se il vettore abbia informato di tale cancellazione l’agente di viaggio tramite il quale il contratto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato dall’agente almeno due settimane prima.
E’ questa l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 7 del citato regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, fornita dalla Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza emessa l’11 maggio 2017, con riferimento alla causa C-302/16.
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