Volo cancellato non comunicato? Il vettore paga il passeggero

Pubblicato il 12 maggio 2017

Se il vettore aereo non dimostra che ha informato il passeggero della cancellazione del volo è tenuto a versargli una compensazione pecuniaria.

La compagnia aerea è, difatti, tenuta a pagare ai passeggeri la compensazione pecuniaria di cui al regolamento CE n. 261/2004 in caso di cancellazione del volo che non sia stata oggetto di comunicazione ai passeggeri medesimi, almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.

Questo anche se il vettore abbia informato di tale cancellazione l’agente di viaggio tramite il quale il contratto è stato stipulato con il passeggero interessato e quest’ultimo non sia stato informato dall’agente almeno due settimane prima.

E’ questa l’interpretazione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c) e dell’articolo 7 del citato regolamento n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, fornita dalla Corte di giustizia Ue nel testo della sentenza emessa l’11 maggio 2017, con riferimento alla causa C-302/16.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Permesso del soggiorno. Inps: in attesa del rinnovo, spetta la NASpI

26/04/2024

Fondo adeguamento prezzi 2024, in scadenza la prima finestra temporale

26/04/2024

Progetti di reinserimento lavorativo 2023: chiarimenti dall'INAIL

26/04/2024

Bonus riduzione plastica monouso. Regole

26/04/2024

Impresa senza linea telefonica: va risarcita la perdita di chance

26/04/2024

Pensione anticipata per gli addetti a lavori usuranti: domanda in scadenza

26/04/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy