Volo cancellato: rimborsata anche la commissione agli intermediari

Pubblicato il 15 settembre 2018

In caso di cancellazione di un volo, il prezzo del biglietto che deve essere considerato per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, include anche la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, ossia l’eventuale commissione riscossa dall’intermediario tra i due.

Questo salvo il caso “che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.

E’ questa l’interpretazione che i giudici della Corte di giustizia europea – sentenza del 12 settembre 2018, causa C‑601/17 - hanno dato dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.

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