In caso di cancellazione di un volo, il prezzo del biglietto che deve essere considerato per stabilire l’importo del rimborso dovuto dal vettore aereo a un passeggero, include anche la differenza tra l’importo pagato dal passeggero stesso e quello ricevuto da tale vettore aereo, ossia l’eventuale commissione riscossa dall’intermediario tra i due.
Questo salvo il caso “che tale commissione sia stata fissata all’insaputa del vettore aereo in questione, circostanza che spetta al giudice del rinvio verificare”.
E’ questa l’interpretazione che i giudici della Corte di giustizia europea – sentenza del 12 settembre 2018, causa C‑601/17 - hanno dato dell’articolo 8, paragrafo 1, lettera a) del regolamento CE n. 261/2004, istitutivo di regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".