Volontari sportivi: nuovo modulo RASD per comunicare i rimborsi forfettari

Pubblicato il 18 novembre 2024

È attiva all’interno della piattaforma del Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche - RASD la funzionalità che consente di comunicare i nominativi dei volontari sportivi che, nello svolgimento dell'attività sportiva, ricevono i rimborsi forfettari, nonché dell'importo corrisposto a ciascun volontario, entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive.

La comunicazione può essere effettuata all’interno della sezione Lavoro sportivo, accedendo al modulo Volontari e seguendo tutti gli step indicati nel Manuale Volontari Sportivi pubblicato dal Dipartimento per lo sport/sport e salute, sezione RASD.

Riassumiamo di seguito i passaggi essenziali per la gestione operativa dei volontari sportivi.

Ma prima occorre fare un passo indietro e tornare alle disposizioni di legge

Prestazioni sportive rese da volontari sportivi

Il comma 2 dell’articolo 29 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, come sostituito dal comma 3, lettera b) dell’articolo 3 del decreto-legge 31 maggio 2024, n. 71 convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2024, n. 106, modifica le regole per il riconoscimento dei rimborsi ai volontari sportivi, introducendo nuovi adempimenti.

Definizione di volontario sportivo

È volontario sportivo colui che mette a disposizione delle società, associazioni sportive, Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici, CONI, CIP e società Sport e salute S.p.a., il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere lo sport, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ma esclusivamente con finalità amatoriali.

Regime delle prestazioni

Le prestazioni dei volontari:

Rimborsi forfettari

Ai volontari sportivi possono essere riconosciuti solo rimborsi forfettari:

Comunicazione al RASD

L’Organismo sportivo o l’ente sportivo dilettantistico che eroga il rimborso forfettario è tenuto a comunicare i nominativi dei volontari sportivi che, nello svolgimento dell'attività sportiva, ricevono i rimborsi forfettari, e il relativo importo, attraverso il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, in apposita sezione del Registro stesso.

La comunicazione deve essere effettuata entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

Tale comunicazione è resa immediatamente disponibile all'Ispettorato nazionale del lavoro (INL), all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).

La medesima comunicazione è messa a disposizione, tramite la piattaforma digitale nazionale dati (PDND) e il sistema pubblico di connettività (SPC), senza nuovi o maggiori oneri a carico delle amministrazioni di riferimento.

I rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente, ma devono essere presi in considerazione ai fini del superamento dei limiti massimi di esclusione dall’imponibile delle imposte sui redditi stabiliti per i compensi per lavoro sportivo nell’area del dilettantismo.

Più nel dettaglio, i rimborsi forfettari

Procedura operativa di gestione dei volontari sportivi

Veniamo ora alla procedura operativa da seguire per rendere la comunicazione dei nominativi dei volontari sportivi che nello svolgimento dell'attività sportiva ricevono i rimborsi forfettari e l'importo corrisposto a ciascuno di essi mediate il RASD.

Secondo quanto illustrato dal Manuale dei Volontari Sportivi, viene creato il nuovo modulo “Volontari” all’interno della sezione Lavoro sportivo.

Accedendo al modulo e selezionando "Nuovo volontario" l’utente può inserire un nuovo volontario sportivo, indicando:

Inseriti tutti i dati, con il tasto “Verifica”, la piattaforma verifica la congruenza dei dati inseriti e con il tasto “Salva” è completato l’inserimento.

La procedura consente successivamente di modificare o cancellare i dati entro 60 giorni dal loro inserimento attraverso il tasto “Elimina” e il tasto Dettagli.

NOTA BENE: La procedura prima illustrata interessa solo i volontari a cui sono corrisposti rimborsi forfettari. Non si applica pertanto ai volontari che svolgono l'attività a titolo gratuito.

Da ultimo, va ricordato che tale comunicazione va resa entro la fine del mese successivo al trimestre di svolgimento delle prestazioni sportive del volontario sportivo.

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