Voltura catastale online per il cambio di intestazione

Pubblicato il 09 agosto 2012 L’agenzia del Territorio, di intesa con il ministero dello Sviluppo Economico, ha emanato il provvedimento dell’8 agosto 2012, con cui si indica - ex articolo 1, comma 276, della legge 244/2007 - che:

- sono soggetti all’obbligo della voltura catastale tutti gli atti, per i quali è prevista l’iscrizione nel registro delle imprese, che comportano qualsiasi mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui siano titolari persone giuridiche;

- è considerato mutamento dell’intestazione catastale qualsiasi trasformazione sociale, ovvero variazione della denominazione o della ragione sociale, della sede e di ogni altra indicazione identificativa della persona giuridica, rispetto a quanto precedentemente iscritto in catasto, ancorché non direttamente conseguenti a modifica, costituzione o trasferimento di diritti reali;

- sono esclusi dall’obbligo, poiché non comportano mutamento dell’intestazione catastale, gli atti relativi al trasferimento della sede nell’ambito dello stesso comune.

In proposito, il documento in oggetto reca le modalità di presentazione delle domande di voltura.

Si stabilisce che, dopo il successo della fase sperimentale messa in atto con il Notariato, a decorrere dal 15 ottobre 2012, per gli atti che comportano mutamento nell’intestazione catastale dei beni immobili di cui sono titolari persone giuridiche, la voltura sarà eseguita con modalità telematiche.

I notai e gli altri pubblici ufficiali abilitati ricevuti gli atti utilizzeranno per la trasmissione alle banche dati catastali, il modello unico informatico per la registrazione, la trascrizione e la voltura catastale ed i tributi speciali catastali dovuti per l'esecuzione delle volture sono versati con modalità telematiche.

La norma prima ed il provvedimento ora, rimediano alla mancanza di uniformità di comportamento in caso di atto societario che comporta un cambio di intestazione (fusione, scissione, cambiamento di sede da Comune a Comune, mutamento di denominazione) senza che vi sia un trasferimento dell’immobile.
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