Volume insufficiente etilometro Esame valido

Pubblicato il 14 febbraio 2017

La scritta “volume insufficiente” fornita dall'apparecchiatura utilizzata per l’alcoltest, non inficia la validità dell’esame condotto sul conducente, qualora rilevi valori di ebbrezza.

La suddetta dicitura, difatti, sta solo ad indicare che la quantità di aria introdotta nell'etilometro è insufficiente per una rilevazione ottimale, ma evidentemente sufficiente per fornire un dato affidabile.

Indisponibilità conducente a sottoporsi ad esame

D’altra parte, in assenza di patologie che impediscano di effettuare meglio l’alcoltest – e che non siano state in alcun modo provate – è evidente che ci si trovi dinanzi ad un comportamento volontario, teso ad inficiare il controllo.

E’ quanto enunciato dalla Corte di Cassazione, quarta sezione penale, confermando la condanna di una conducente per guida in stato di ebbrezza.

Nella descritta situazione infatti – procede la quarta sezione con sentenza n. 6636 del 13 febbraio 2017 - gli esiti dell’esame sono ritenuti idonei a fondare il giudizio di responsabilità per il reato contestato, e conducono a ritenere altresì configurabile il reato di cui all'art. 186 comma 7 Codice della strada, in ragione della indisponibilità del soggetto a sottoporsi validamente all'accertamento

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Distribuzione moderna organizzata - Ipotesi di accordo del 23/04/2024

06/05/2024

Decreto PNRR e maxi sanzione per lavoro nero

02/05/2024

Bonus consulenza su quotazione PMI

02/05/2024

Tax credit quotazione PMI anche per il 2024

02/05/2024

Maxi sanzione per lavoro irregolare: le modifiche del Decreto PNRR

02/05/2024

La NASpI decade se non si comunica il lavoro autonomo, anche preesistente

02/05/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy