Voluntary bis Esonero dalla dichiarazione IVIE e IVAFE

Pubblicato il 21 luglio 2017

Non vi è pericolo di incorrere nella doppia imposizione per chi aderisce alla voluntary disclosure bis.

E’ una delle precisazioni contenute nella nuova circolare emanata dalle Entrate, dopo la n. 19 del 12 giugno 2017, per illustrate le novità introdotte dal DL n. 50/2017 in materia di voluntary disclosure.

Nello stesso documento sono presenti ulteriori chiarimenti con riferimento ai Paesi di detenzione degli investimenti e delle attività estere che danno possibilità di massimizzare gli effetti premiali della VD nonché informazioni sull’esonero dagli obblighi dichiarativi previsti per i soggetti che vi accedono.

Si ricorda che il Dl n. 193/2016 ha disposto la riapertura dei termini per aderire alla procedura di collaborazione volontaria disciplinata dalla legge 15 dicembre 2014, n. 186, per il periodo dal 24 ottobre 2016 al 31 luglio 2017.

Doppia imposizione

Solo nel perimetro della procedura di collaborazione volontaria, è possibile detrarre le imposte pagate all’estero a titolo definitivo relative a redditi esteri da lavoro dipendente o autonomo, anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione di tali redditi.

Si tratta del caso del contribuente che non ha presentato la dichiarazione dei redditi in Italia ma ha correttamente adempiuto agli obblighi fiscali nel Paese dove ha svolto l’attività lavorativa.

Inoltre la circolare n. 21 del 20 luglio 2017 precisa che ciò vale anche per gli atti non ancora definiti alla data in vigore delle nuove disposizioni (24 giugno 2017), emanati nell’ambito della precedente voluntary.

Quindi il contribuente, per determinare gli importi dovuti a titolo di imposta e sanzioni, deve tenere presente quale “maggiore imposta” l’importo risultante al netto della detrazione relativa alle imposte pagate all’estero a titolo definitivo per i redditi di lavoro ivi prodotti.

Versamento insufficiente

Il documento delle Entrate illustra le conseguente previste dal Dl n. 50/2017 nel caso in cui sia mancante l’autoliquidazione o il pagamento spontaneo oppure il versamento risulti insufficiente.

Con il Dl in parola è stata prevista una modifica al regime applicabile in caso di insufficiente versamento spontaneo, per il quale l’importo della sanzione base su cui calcolare gli aumenti del 10 o del 3 per cento va determinato utilizzando le riduzioni delle sanzioni previste in caso di versamento spontaneo; in ogni caso l’importo totale ottenuto a seguito delle operazioni di maggiorazione, compreso quanto già versato, non deve essere mai superiore a quanto sarebbe dovuto in caso di comportamento inerte da parte dell’istante.

Il disposto normativo ha il fine di evitare che il contribuente che si è comunque attivato anche se non ha versato il dovuto si trovi in una situazione più onerosa rispetto al contribuente che non ha compiuto alcun atto

Obblighi dichiarativi: esonero

Per i soggetti aderenti alla voluntary bis, si prevede l’esonero dal monitoraggio fiscale per il 2016 e per la frazione del periodo d’imposta antecedente la data di presentazione dell’istanza.

Per lo stesso lasso di tempo, l’adesione alla nuova procedura produce l’esonero dalla dichiarazione anche per le imposte sul valore degli immobili situati all’estero (Ivie) e quella sul valore delle attività finanziarie detenute all’estero (Ivafe). Si è quindi parificato l’esonero per tutti gli obblighi dichiarativi connessi alla mera detenzione all’estero di attività sia finanziarie che patrimoniali.

Quindi, spiega la circolare n. 21/2017, che nel versamento unico da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, dovranno includersi anche l’IVAFE e l’IVIE dovute per il 2016 e per la frazione dell’anno di imposta 2017.

Si precisa che in caso di presentazione di istanza integrativa, da effettuarsi entro il 30 settembre 2017, il termine finale della frazione di 2017 che può essere oggetto di esonero dagli obblighi dichiarativi sarà identico alla data di presentazione di quest’ultima.

 

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