Arriva una misura di sostegno dedicata ai piccoli editori, con l’obiettivo di rafforzare una componente essenziale della filiera culturale e produttiva del libro.
L’intervento, previsto dall’Avviso del 13 aprile 2026, prevede la concessione di un contributo a fondo perduto fino a 15.000 euro, riconosciuto a copertura delle spese ammissibili sostenute negli esercizi 2023, 2024 e 2025.
La dotazione complessiva dell’agevolazione è pari a 5.067.611,83 euro. Le risorse derivano dal Fondo istituito per sostenere librerie, editoria, musei e altri luoghi della cultura, in attuazione della normativa emergenziale introdotta con il decreto-legge n. 34/2020 e dei successivi provvedimenti ministeriali di riparto.
La gestione della misura è affidata a Invitalia, che curerà la ricezione delle domande, l’istruttoria, la concessione e l’erogazione delle agevolazioni.
NOTA BENE: Tutte le comunicazioni tra Invitalia e i soggetti beneficiari devono avvenire esclusivamente tramite posta elettronica certificata.
Il beneficio è destinato ai piccoli editori costituiti in forma di:
L’avviso del 13 aprile 2026 richiede, inoltre, che l’impresa sia costituita e attiva alla data del 1° gennaio 2020 e che, alla medesima data, svolga l’attività economica agevolata in almeno un’unità locale situata nel territorio italiano e regolarmente registrata presso la Camera di commercio competente.
ATTENZIONE: Per gli enti del Terzo settore è previsto un ulteriore requisito: devono risultare iscritti al RUNTS alla data di presentazione della domanda e, alla data del 1° gennaio 2020, al REA.
Uno dei requisiti centrali riguarda l’effettiva operatività editoriale del soggetto richiedente. L’impresa deve aver editato almeno 10 libri nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda.
Il requisito serve a circoscrivere l’intervento a favore di operatori che svolgono concretamente attività editoriale e che hanno mantenuto una produzione minima nel periodo antecedente l’accesso all’agevolazione.
Il voucher è riservato ai piccoli editori che rientrano nei parametri dimensionali della microimpresa, secondo la disciplina europea.
Sono considerate microimprese le entità economiche che:
La definizione prescinde dalla forma giuridica e può comprendere, quindi, società, imprese individuali, imprese familiari, artigiani e associazioni che esercitano un’attività economica.
Oltre ai requisiti dimensionali e settoriali, i beneficiari devono trovarsi in una condizione di regolarità amministrativa, contributiva e normativa.
In particolare, il soggetto richiedente deve:
Non possono accedere all’agevolazione i soggetti nei cui confronti risultino cause ostative legate alla normativa antimafia, sanzioni interdittive o divieti di contrarre con la Pubblica amministrazione.
Sono inoltre esclusi i soggetti i cui legali rappresentanti o amministratori abbiano riportato condanne definitive o decreti penali irrevocabili per reati che comportano l’esclusione dalla partecipazione a procedure pubbliche.
L’agevolazione è concessa nella forma del contributo a fondo perduto, fino a un importo massimo di 15.000 euro per ciascun beneficiario.
Il contributo può coprire il 100% delle spese ammissibili, nel limite dell’importo riconosciuto in sede di concessione.
La misura rientra nel regime degli aiuti de minimis, disciplinato dal Regolamento UE n. 2023/2831. Ciò significa che il contributo può essere riconosciuto solo nel rispetto dei massimali previsti dalla normativa europea sugli aiuti di importo limitato.
Qualora l’agevolazione richiesta determini il superamento del limite de minimis disponibile per l’impresa, il contributo può essere concesso in misura ridotta, entro il massimale ancora fruibile.
Il contributo è riconosciuto in relazione alle spese effettivamente sostenute dal beneficiario negli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Sono considerate ammissibili le seguenti categorie di costo:
In sede di richiesta di erogazione, Invitalia verificherà l’effettivo sostenimento delle spese attraverso i dati risultanti dai bilanci o, in mancanza, dalle dichiarazioni dei redditi relativi agli esercizi 2023, 2024 e 2025.
Le spese devono essere regolarmente registrate nei documenti contabili obbligatori, quali registri IVA, libro giornale o inventari, e devono essere disponibili per eventuali controlli da parte di Invitalia o del Ministero.
L’avviso introduce specifici vincoli anche con riferimento ai fornitori. L’impresa beneficiaria e i fornitori delle spese agevolate non devono avere rapporti di controllo o collegamento societario ai sensi dell’articolo 2359 del Codice civile.
Il divieto opera anche in presenza di collegamenti indiretti, ad esempio attraverso coniugi, parenti, affini o familiari conviventi, oppure quando nella compagine dei fornitori siano presenti, anche indirettamente, soci o titolari di cariche nel soggetto beneficiario.
La previsione mira a garantire la trasparenza delle operazioni finanziate e a evitare utilizzi distorti del contributo.
La domanda deve essere accompagnata da un piano d’impresa, predisposto secondo il modello reso disponibile da Invitalia e firmato digitalmente dal legale rappresentante.
Nel piano, il richiedente dovrà indicare le finalità strategiche e aziendali collegate al contributo richiesto. In particolare, il voucher potrà essere orientato a uno o più obiettivi tra quelli previsti dall’avviso.
Tra le finalità ammesse rientrano:
Le domande potranno essere presentate a partire dalle ore 12:00 del 22 giugno 2026 (data modificata da un successivo avviso).
La procedura sarà gestita esclusivamente tramite la piattaforma informatica messa a disposizione da Invitalia. Non sono quindi previste modalità alternative di invio.
La domanda deve essere redatta in lingua italiana e firmata digitalmente dal legale rappresentante del soggetto proponente, nel rispetto delle disposizioni del Codice dell’amministrazione digitale.
Per partecipare alla procedura, i soggetti interessati devono disporre di:
Al termine della compilazione e dell’invio, alla domanda viene assegnato un protocollo elettronico. La data di presentazione coincide con la data di invio telematico risultante dal protocollo.
La domanda di agevolazione deve essere corredata, a pena di decadenza, dalla documentazione prevista dall’avviso.
Tra gli allegati richiesti figurano:
In caso di allegati illeggibili, errati o incompleti, Invitalia potrà chiedere integrazioni via PEC, assegnando un termine massimo di 10 giorni. Il mancato riscontro comporta la decadenza della domanda.
Le domande saranno esaminate secondo una procedura valutativa a sportello. L’istruttoria seguirà l’ordine cronologico di presentazione sulla piattaforma Invitalia e proseguirà fino all’esaurimento delle risorse disponibili.
Le istanze presentate quando le risorse risultano non più sufficienti potranno essere sospese, in attesa dell’accertamento di eventuali economie derivanti dalle istruttorie in corso. Se, all’esito di tale verifica, non emergeranno nuove disponibilità finanziarie, le domande prive di copertura saranno considerate decadute.
L’istruttoria è finalizzata a verificare sia i requisiti formali di accesso sia il merito della richiesta.
Il procedimento istruttorio deve concludersi entro 30 giorni dalla presentazione della domanda completa. Il termine può essere sospeso in caso di richiesta di integrazioni o di comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della domanda.
A conclusione dell’istruttoria, Invitalia comunica via PEC l’ammissione o la non ammissione alle agevolazioni.
In caso di esito positivo, Invitalia adotta il provvedimento di concessione, che indica l’ammontare del contributo, la forma dell’agevolazione, gli obblighi del beneficiario e le eventuali cause di revoca.
Il provvedimento riporta anche il Codice unico di progetto e il codice COR rilasciato dal Registro nazionale aiuti di Stato.
Il beneficiario deve controfirmare formalmente il provvedimento per accettazione entro 30 giorni dalla ricezione. In mancanza di accettazione nei termini, la concessione decade.
NOTA BENE: La richiesta di erogazione deve essere trasmessa insieme al provvedimento controfirmato, utilizzando la modulistica predisposta da Invitalia. L’erogazione avviene entro 60 giorni dalla ricezione della documentazione completa.
Se sono necessari chiarimenti o ulteriori documenti, Invitalia può richiederli all’impresa beneficiaria. In tal caso, il termine per il pagamento decorre dalla ricezione delle integrazioni richieste.
Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, nei casi previsti dall’avviso e dal provvedimento di concessione.
La revoca totale può essere disposta, tra l’altro, quando il beneficiario:
Prima della revoca, Invitalia comunica via PEC le criticità rilevate e assegna un termine di 15 giorni per presentare controdeduzioni o osservazioni. Se le criticità non vengono superate, l’Agenzia procede alla revoca dell’agevolazione.
Le agevolazioni sono cumulabili con altri aiuti pubblici, compresi quelli concessi in regime de minimis, purché siano rispettati i limiti e le condizioni previsti dalla disciplina europea sugli aiuti di Stato.
Resta tuttavia escluso il doppio finanziamento delle stesse voci di spesa. Le spese già rimborsate
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