Voucher Sanzioni

Pubblicato il 27 ottobre 2016

Come stabilito dall’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva per i committenti imprenditori, anche agricoli, o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore.

Tuttavia, l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 23/7/2025

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy