Voucher Sanzioni

Pubblicato il 27 ottobre 2016

Come stabilito dall’art. 49, comma 3, D.Lgs. n. 81/2015, la violazione dell’obbligo di comunicazione preventiva per i committenti imprenditori, anche agricoli, o professionisti che ricorrono a prestazioni di lavoro accessorio, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa da euro 400 ad euro 2.400 per ciascun lavoratore.

Tuttavia, l’assenza, oltre che di tale comunicazione, anche della dichiarazione di inizio attività all’INPS, comporterà l’applicazione della c.d. maxisanzione per lavoro nero.

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