ZFU di Genova, pronte le regole per beneficiare delle agevolazioni

Pubblicato il 01 agosto 2019

Le esenzioni fiscali e contributive a favore delle imprese localizzate nella zona franca urbana del territorio di Genova, colpita il 14 agosto 2018 dal crollo del “ponte Morandi”, sono fruibili mediante riduzione dei versamenti da effettuarsi tramite modello F24, da presentarsi esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate.

Le modalità, nonché i termini di fruizione delle agevolazioni contenute all’art. 8 del D.L. n. 109/2018, convertito con modificazioni in L. n. 130/2018 28 settembre 2018, sono disciplinati dall’Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 660008 del 31 luglio 2019. Sul punto, l’Amministrazione Finanziaria fa sapere che a breve sarà emanata una risoluzione ad hoc al fine di istituire il codice da indicare nel modello F24, insieme alle istruzioni per la compilazione del modello stesso.

ZFU di Genova, le agevolazioni

Per le imprese che svolgono la propria attività nella zona franca è riconosciuta l’esenzione dalle imposte sui redditi, dall’Irap, dall’Imu e dai contributi previdenziali e assistenziali, per i periodi d’imposta 2018 e 2019, secondo le condizioni previste dal D.L. n. 109 del 2018. Le medesime esenzioni sono concesse, altresì, alle imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2019, ma in questo caso limitatamente al primo anno di attività.

Per quanto concerne le condizioni, i limiti, le modalità e i termini di decorrenza e durata delle agevolazioni concesse alle Zfu ricadenti nel cd. “Obiettivo convergenza”, l’Agenzia delle Entrate precisa che si applicano le disposizioni stabilite dal decreto del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) del 10 aprile 2013.

ZFU di Genova, controlli dell’Agenzia delle Entrate

Per ciascun modello F24 ricevuto, l’Agenzia delle Entrate ha il compito di effettuare gli opportuni controlli, che saranno automatizzati, sulla base dei dati comunicati dal Ministero dello Sviluppo Economico. Nel caso in cui l’importo dell’agevolazione utilizzata risulti superiore all’ammontare del beneficio residuo o nel caso in cui il contribuente non rientri affatto nell’elenco dei soggetti ammessi alle agevolazioni, il relativo modello F24 sarà scartato.

Lo scarto sarà comunicato al soggetto che ha trasmesso il modello F24, tramite apposita ricevuta consultabile sul sito internet dei servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.

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