ZFU Sisma Centro Italia: codice tributo per agevolazione 2023

Pubblicato il 22 giugno 2023

La legge di bilancio 2023, all’articolo 1, comma 746, legge n. 197/2022, ha modificato l’articolo 46 del Dl n. 50/2017 istitutivo della Zfu, estendendo anche al 2023 le esenzioni riconosciute ai beneficiari per i periodi di imposta 2019, 2020, 2021 e 2022 e non utilizzate.

ZFU Sisma Centro Italia: agevolazioni 2023

Più specificatamente per quanto riguarda l’anno 2023, dell’agevolazione possono fruire le imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente costituiti e attivi al 31 dicembre 2021, già destinatari delle stesse agevolazioni con riferimento ai precedenti bandi emanati dal Mimit, che, a causa del terremoto, hanno visto il fatturato diminuire di almeno il 25% nel quadrimestre settembre - dicembre 2016 rispetto al corrispondente periodo del 2015.

Precisazioni e chiarimenti sono stati resi dal ministero delle Imprese e del Made in Italy con circolare n. 156351 del 31 marzo 2023.

Il termine finale di inoltro delle domande di agevolazione è stato il 24 maggio 2023.

Invece, è di pochi giorni fa - il 19 giugno - il decreto direttoriale contenente lelenco dei soggetti ammessi ai benefici.

Si ricorda che i soggetti interessati sono le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo localizzati nella Zona Franca Urbana istituita nei comuni del Lazio, dell’Umbria, delle Marche e dell’Abruzzo colpiti dagli eventi sismici che si sono susseguiti a far data dal 24 agosto 2016.

Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy invia telematicamente all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi di ciascun beneficiario, compreso il relativo codice fiscale, nonché l’importo dell’agevolazione concessa e le eventuali revoche, anche parziali.

Ogni beneficiario può visualizzare l’ammontare dell’agevolazione fruibile in compensazione tramite il proprio cassetto fiscale.

Fruizione del beneficio: codice tributo

L’Agenzia delle Entrate per permettere l’utilizzo in compensazione delle agevolazioni, tramite modello F24, ha istituito con risoluzione n. 31 del 22 giugno 2023 il seguente codice tributo:

Il modello in parola deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dalle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione.

Il codice alfanumerico deve essere inserito nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”; nel caso in cui il contribuente debba procedere al riversamento dell’agevolazione, va utilizzata la colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.

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