Zona franca senza imposte

Pubblicato il 27 dicembre 2013 Le esenzioni fiscali per piccole e micro imprese (PMI) della Zona franca urbana de L’Aquila scattano a partire dai versamenti relativi all’anno di imposta 2013 e “valgono” per i redditi e il valore netto della produzione prodotti nel periodo d’imposta in corso al 30 luglio scorso.

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 39 (24 dicembre 2013) spiega che nel calcolo del reddito esente sono da ricomprendere i soli componenti positivi e negativi legati allo svolgimento dell’attività produttiva ordinaria, restando fuori quelli “straordinari”.

I contribuenti possono fruire delle esenzioni fiscali e contributive, mediante riduzione dei versamenti, fino al raggiungimento dell’importo dell’agevolazione complessivamente concessa.

Il documento agenziale detta nuove istruzioni su come applicare correttamente le esenzioni dalle imposte e gli esoneri dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente previsti per le imprese localizzate in quella zona.

Non sono tenute a corrispondere imposte fino a 100mila euro le aziende il cui reddito derivi dallo svolgimento dell’attività nella zona franca per ciascun periodo d’imposta. Quest’esenzione è totale per i primi 5 anni e si applica, fino a concorrenza del limite, per 14 periodi d’imposta a partire da quello in cui è accolta la richiesta, in misura via via decrescente. Lo sconto sale di 5mila euro l’anno per ogni nuovo dipendente assunto a tempo indeterminato dall’impresa che beneficia dell’agevolazione. Purché, però, il lavoratore risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu.

Una ulteriore esenzione riguarda l’Irap e spetta per ciascuno dei primi 5 periodi d’imposta fino al raggiungimento della soglia di 300mila euro del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività nella Zfu.

I benefici per le piccole e micro imprese si estendono anche al versante contributivo, con l’esonero dai versamenti previdenziali e assistenziali sulle retribuzioni da lavoro dipendente. Purché, però, si tratti di contratti a tempo indeterminato (o determinato di durata non inferiore a 12 mesi) e almeno il 30% degli occupati risieda nel Sistema locale di lavoro in cui ricade la Zfu. L’esonero dal versamento contributivo è integrale per i primi cinque anni e via via decrescente fino al quattordicesimo anno.

I contribuenti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare possono esentare dalle imposte sui redditi e dall’Irap i redditi e il valore della produzione netta prodotti, nella zona franca urbana, nel 2013 e successivi. Potranno perciò fruire dello sconto tramite F24 telematico a partire dai versamenti relativi allo stesso periodo d’imposta (l’F24 va presentato anche se dalle dichiarazioni emerge una differenza a credito o un importo a debito inferiore all’agevolazione spettante). Stesso termine “spartiacque” – 30 luglio 2013 – vale per i contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente: l’esonero decorre dai versamenti dovuti per legge successivamente a questa data e non potrà quindi riguardare versamenti con scadenza anteriore.
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