30 ottobre 2012, ultimo giorno per il versamento del nuovo contributo dovuto all’Antitrust

Pubblicato il 27 ottobre 2012 Il Decreto legge n. 1/2012 ha introdotto una nuova modalità di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato, stabilendo un contributo obbligatorio annuale a carico delle società di capitale di maggiori dimensioni economiche: società di capitali iscritte al Registro delle imprese che, in base all'ultimo bilancio approvato entro il 18 luglio 2012, abbiano raggiunto ricavi totali superiori a 50 milioni di euro.

Per l’anno 2013, il contributo è fissato nella misura dello 0,08 per mille del fatturato. Tale contributo deve essere versato entro il 30 ottobre 2012 direttamente all’Autorità. Per gli anni successivi, a decorrere dal 2014, il contributo dovrà essere versato, sempre direttamente all’Autorità, entro il 31 luglio di ogni anno.

L’approssimarsi della scadenza ha alimentato molti dubbi sulla natura del contributo e sulle regole da applicare per la sua deducibilità fiscale. Appartenendo alla categoria delle entrate tributarie statali e rispettandone tutti i principali requisiti (doverosità della prestazione, collegamento ad una spesa pubblica), tale tributo deve considerarsi deducibile dal reddito delle imprese che lo versano, non essendovi divieti espliciti in tal senso.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Codice di condotta influencer: cosa cambia con la delibera AGCOM

18/03/2026

Alitalia-ITA, Garante privacy: illecito il passaggio dei dati dei dipendenti

18/03/2026

Consulenti del lavoro: guida alla rottamazione quinquies 2026

18/03/2026

Comunicazione del medico competente all’INAIL entro il 31 marzo

18/03/2026

ISA 2025: manutenzione annuale e novità sul Concordato preventivo biennale

18/03/2026

Il Fondo di Tesoreria INPS

18/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy