65mila salvaguardati con istruzioni per le istanze

Pubblicato il 02 agosto 2012 Con la circolare n. 19 del 31 luglio 2012, il ministero del Lavoro detta le istruzioni operative per le Direzioni territoriali del lavoro (in cui saranno istituite apposite Commissioni esaminatrici formate da 2 componenti delle Dtl e da un componente Inps della sede territoriale) che gestiranno le richieste di salvaguardia dei primi 65mila lavoratori interessati e mostra lo schema dell’istanza che dovrà essere presentata. Nel documento sono fornite indicazioni per individuare le Dtl di competenza, presso le quali dovranno essere presentate le istanze.

Si ricorda che le categorie dei potenziali beneficiari, indicate nel decreto interministeriale Lavoro-Economia del 1° giugno 2012, sono: i lavoratori esonerati dal servizio, i lavoratori in congedo per assistere i figli disabili, i lavoratori esodati (che hanno cessato l'attività a fronte di accordi collettivi o individuali).

Le istanze devono essere recapitate, entro il 21 novembre 2012, all’indirizzo Pec delle Dtl di competenza, all’indirizzo e-mail dedicato o con raccomandata A/R dai diretti interessati o dai soggetti abilitati. Indirizzi Pec e e-mail sono elencati in allegato alla circolare.

Pervenuta la richiesta di accesso al beneficio - ex Dl 201/2011, convertito dalla legge 214/2011, e Dl 216/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 14/2012 - i direttori delle Dtl hanno l’obbligo di comunicare entro 10 giorni il nominativo del responsabile del procedimento per la ricezione delle istanze.

Entro il 21 dicembre 2012 dovranno essere assunte le decisioni da parte delle Commissioni.

Entro 30 giorni dal ricevimento da parte dell’interessato di eventuale diniego, lo stesso potrà proporre ricorso in via amministrativa presso le Dtl che hanno respinto la richiesta.

La relativa modulistica è reperibile da subito sui siti del ministero del Lavoro e dell’Inps.

L’Istituto di previdenza ha già avviato, come annunciato con messaggio n. 12196/2012, il piano operativo per la verifica del diritto a pensione secondo le previgenti regole dei lavoratori “salvaguardati”.
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