Abitare in un immobile in disuso non è indice di pericolosità sociale

Pubblicato il 31 agosto 2019

Per aversi pericolosità sociale non è sufficiente che il soggetto si trovi in un immobile in disuso. Lo ha affermato la Corte di cassazione, prima sezione penale, con sentenza n. 36652 del 29 agosto 2019.

La Corte Suprema ritiene corretta la pronuncia di secondo grado, respingendo il ricorso del pubblico ministero, che ha ritenuto illegittimo il provvedimento del Questore in quanto ha ricondotto la pericolosità sociale di un cittadino rumeno solo sulla sua presenza in un immobile in disuso, in assenza di ordine di allontanamento dal Comune.

Per il Pm, invece, nel provvedimento del Questore erano presenti gli elementi che connotavano la pericolosità sociale: l’occupazione di un immobile disabitato ma di proprietà di terzi insieme ad altri connazionali con precedenti di polizia e la segnalazione di essere dedicato all’accattonaggio. A ciò va aggiunto il fatto che non era dedito ad alcun lavoro.

Ciò non viene accolto dalla cassazione. Si ricorda che quando le persone sono ritenute pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dal luogo di residenza, il Codice antimafia prevede il foglio di via, in quanto vi sono gli estremi per considerarle dedite alla commissione di reati. Il Questore può emettere il provvedimento che richiede la presenza di due elementi: la pericolosità ed il fatto che la persona sia fuori dal luogo di residenza.

Ma il provvedimento amministrativo può essere disapplicato dal giudice penale quando esso è fondato su illazioni, congetture o meri sospetti. L’ordine, la cui violazione determina l’illecito penale, deve essere basato su indizi da cui desumere che il destinatario rientri nella categoria dei soggetti pericolosi.

E l‘accattonaggio non è reato se non coinvolge minori o non è accattonaggio molesto; nemmeno l’assenza di attività lavorativa può essere indice di pericolosità sociale.

Pertanto la sentenza con cui si ritiene insussistente il reato deve essere considerata corretta.

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