Abitazione principale, il rebus Catasto

Pubblicato il 18 giugno 2007

Ai fini della compilazione di Unico, le plusvalenze realizzate in seguito alla vendita di un immobile detenuto da meno di cinque anni, costituiscono un reddito diverso da indicare al netto al rigo RL 18, ad eccezione del caso in cui l’immobile è stato adibito ad abitazione principale del contribuente o dei suoi familiari. Sono soggette a tassazione anche le cessioni di immobili pervenuti al cedente per donazione, qualora il periodo di tempo intercorso tra l’acquisto dell’immobile da parte del donante e la vendita da parte del donatario, non sia maggiore dei cinque anni.

Nel caso in cui il bene oggetto di cessione determina plusvalenze tassabili, si può preferire una tassazione forfetaria del 20% da comunicare al notaio che effettua il rogito. Le plusvalenze relative ad aree fabbricabili non sono assoggettabili a tassazione forfetaria poiché sempre rilevanti ai fini del reddito. Qualora invece, l’immobile venga ceduto da un soggetto privo di partita Iva è fondamentale che l’operazione non venga classificata come reddito d’impresa, in quanto la plusvalenza verrebbe tassata e si verrebbero a creare violazioni nella tenuta delle scritture contabili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Plafond IVA non trasferibile con soggetti esteri non identificati

06/08/2025

Servizi assistenziali Anaste Confsal. Rinnovo

06/08/2025

Danno da demansionamento: va inclusa anche indennità di lavoro notturno

06/08/2025

Riforma fiscale: approvata la proroga, tempi estesi ad agosto 2026

06/08/2025

Conto Termico 3.0, via libera al nuovo decreto: aumentano gli incentivi

06/08/2025

Diritto di precedenza per i lavoratori a termine: cosa è necessario sapere

06/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy