Sostenibilità, proroga degli obblighi ESRS e nuove regole per la rendicontazione

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Il 10 novembre 2025 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea L il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 della Commissione, adottato l’11 luglio 2025, che modifica il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 in materia di rendicontazione societaria di sostenibilità. Il provvedimento interviene per posticipare l’applicazione di alcuni obblighi informativi previsti dagli European Sustainability Reporting Standards (ESRS), fornendo alle imprese interessate un periodo più ampio per adeguare sistemi interni e procedure di raccolta dati.

Il rinvio riguarda in particolare le imprese che avrebbero dovuto iniziare a comunicare informazioni di sostenibilità già a partire dall’esercizio 2024, consentendo un’applicazione più graduale degli standard tecnici e una maggiore coerenza con il percorso di semplificazione normativa avviato a livello europeo.

NOTA BENE: Il Regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione e si applica agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2025 o in data successiva.

Contesto normativo e finalità dell’intervento

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 si inserisce nel quadro evolutivo della disciplina europea sulla rendicontazione societaria di sostenibilità, modificando il Regolamento delegato (UE) 2023/2772 relativo agli European Sustainability Reporting Standards (ESRS). Il provvedimento interviene con l’obiettivo di posticipare l’applicazione di alcuni obblighi informativi, in particolare per le imprese che avrebbero dovuto iniziare a comunicare dati di sostenibilità già a partire dall’esercizio 2024, introducendo un sistema di adempimenti più flessibile e coerente con il processo legislativo in corso.

Il contesto normativo di riferimento è rappresentato dalla Direttiva (UE) 2022/2464 (Corporate Sustainability Reporting Directive – CSRD), che ha modificato la Direttiva 2013/34/UE ampliando in modo significativo la platea dei soggetti obbligati alla rendicontazione di sostenibilità e prevedendo l’adozione di standard tecnici obbligatori, gli ESRS, diffusi attraverso il Regolamento (UE) 2023/2772. La CSRD stabilisce un regime di rendicontazione dettagliato, comprendente obblighi progressivi e disposizioni transitorie volte a consentire alle imprese di adeguarsi gradualmente al nuovo impianto normativo.

Nel febbraio 2025, la Commissione europea ha presentato il cosiddetto pacchetto Omnibus di semplificazione (Omnibus I), una proposta di revisione coordinata di diverse direttive europee – tra cui la Direttiva 2022/2464 – finalizzata a ridurre gli oneri regolamentari per le imprese e ad aumentare la proporzionalità degli obblighi di sostenibilità. Il pacchetto Omnibus ha introdotto due elementi chiave:

  1. Riduzione del perimetro soggettivo: solo le grandi imprese con oltre 1.000 dipendenti rimarrebbero soggette agli obblighi di rendicontazione previsti dalla CSRD, riducendo in modo significativo la platea delle imprese coinvolte.
  2. Rinvio delle prime applicazioni: è stata proposta la modifica dell’articolo 5 della CSRD per posticipare le date di decorrenza degli obblighi per le imprese che avrebbero iniziato a rendicontare rispetto agli esercizi 2025 e 2026.

Queste proposte sono state recepite con l’adozione della Direttiva (UE) 2025/794, pubblicata il 17 aprile 2025, che ha confermato il rinvio per le imprese soggette alla rendicontazione a partire dagli esercizi successivi al 2024. Tuttavia, per non incidere sul processo legislativo ancora in corso, il rinvio non ha riguardato le imprese già obbligate a rendicontare sull’esercizio 2024.

In questo quadro, il Regolamento (UE) 2025/1416 aggiorna il regime transitorio previsto dal Regolamento (UE) 2023/2772, estendendo anche alle imprese con oltre 750 dipendenti le esenzioni transitorie inizialmente previste solo per altre categorie, evitando che tali imprese siano tenute ad applicare immediatamente standard complessi quali:

  • ESRS E4 – biodiversità ed ecosistemi;
  • ESRS S2 – lavoratori nella catena del valore;
  • ESRS S3 – comunità interessate;
  • ESRS S4 – consumatori e utilizzatori finali.

Si tratta di standard che richiedono processi di raccolta e verifica dati particolarmente articolati e costosi, la cui applicazione immediata avrebbe potuto risultare incoerente con gli orientamenti di riduzione degli oneri regolamentari espressi dall’Unione europea.

La finalità complessiva del Regolamento delegato (UE) 2025/1416 è quindi duplice:

  1. Rendere coerente l’intero impianto regolatorio europeo con le modifiche introdotte dal pacchetto Omnibus e con le prospettive di riduzione degli obblighi previste per il futuro.
  2. Alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese già chiamate alla rendicontazione sull’esercizio 2024, riconoscendo tempi più adeguati per la piena applicazione degli standard più complessi.

Modifiche introdotte dal Regolamento delegato (UE) 2025/1416

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 interviene sul Regolamento (UE) 2023/2772 attraverso due aree principali di modifica, entrambe volte a rendere più coerente e sostenibile il percorso di attuazione degli European Sustainability Reporting Standards (ESRS).

Aggiornamento del calendario di applicazione degli ESRS

Il primo intervento riguarda l’allegato I – ESRS 1, appendice C, che viene aggiornato con un nuovo calendario di introduzione progressiva degli obblighi informativi.
La revisione tiene conto degli orientamenti del pacchetto Omnibus I e della Direttiva (UE) 2025/794, ricalibrando le scadenze di prima applicazione degli standard ESRS, in particolare per gli esercizi 2025 e 2026.

Per le imprese che hanno iniziato a rendicontare a partire dall’esercizio 2024:

  • restano ferme le scadenze relative all’esercizio 2024;
  • viene modificata la gradualità degli obblighi previsti per il 2025 e 2026, consentendo un’applicazione più progressiva degli standard.

Questo aggiornamento evita che le imprese già soggette al quadro ESRS si trovino a dover applicare in tempi troppo ristretti obblighi complessi, destinati peraltro a coinvolgere un numero ridotto di imprese nel futuro assetto normativo.

Estensione e uniformazione delle esenzioni transitorie

Il secondo intervento riguarda l’ESRS 2, paragrafo 17, che viene modificato per estendere a tutte le imprese che fanno uso delle esenzioni transitorie un regime uniforme di divulgazione.

Il regolamento stabilisce che:

  • l’ESRS 2, par. 17 si applica a tutte le imprese che beneficiano delle esenzioni temporanee;
  • l’applicazione diventa obbligatoria anche per le imprese con oltre 750 dipendenti, che nel quadro originario non potevano usufruire delle stesse esenzioni riconosciute ad altri soggetti.

Questa estensione elimina una rilevante disparità normativa e consente alle imprese di dimensioni maggiori di beneficiare della stessa gradualità prevista per altre categorie, soprattutto in relazione agli standard più onerosi, quali:

  • ESRS E4 – Biodiversità ed ecosistemi,
  • ESRS S2 – Lavoratori nella catena del valore,
  • ESRS S3 – Comunità interessate,
  • ESRS S4 – Consumatori e utilizzatori finali.

L’intervento garantisce una maggiore coerenza del regime transitorio, evitando che imprese potenzialmente escluse dagli obblighi futuri fossero costrette ad applicare fin da subito standard complessi e ad elevato impatto organizzativo.

Entrata in vigore e implicazioni operative per le imprese

Il Regolamento delegato (UE) 2025/1416 entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea, quindi il 13 novembre 2025, e si applica agli esercizi finanziari che iniziano dal 1° gennaio 2025 o in data successiva.

L’impatto pratico per le imprese è significativo. Grazie all’adeguamento del calendario e all’estensione delle esenzioni transitorie:

  • la rendicontazione potrà essere introdotta in modo più graduale, riducendo la pressione sugli operatori già impegnati nell’applicazione degli ESRS;
  • le imprese con oltre 750 dipendenti potranno ora beneficiare delle stesse modalità di applicazione progressiva previste per altri soggetti, evitando obblighi immediati su standard particolarmente complessi;
  • le società già tenute a rendicontare sull’esercizio 2024 potranno pianificare in modo più efficiente gli adempimenti futuri, concentrando risorse e investimenti in un percorso più sostenibile e coerente con l’evoluzione normativa.

In definitiva, il provvedimento offre alle imprese maggiore certezza regolatoria e un quadro di applicazione più equilibrato, in attesa delle ulteriori modifiche previste dal pacchetto Omnibus e dal processo di revisione della disciplina europea sulla sostenibilità.

Di seguito una Tabella che riepiloga i soggetti che rientrano nei nuovi obblighi di rednicontazione e, dunque, interessati dal Regolamento delegato (UE) 2025/1416.

Categoria di impresa

Situazione precedente

Cosa cambia con il Reg. (UE) 2025/1416

Imprese già obbligate a rendicontare dal 2024 (ex NFRD)

Soggette agli ESRS con scadenze 2024, 2025 e 2026

Scadenze 2024 confermate; gradualità aggiornata per 2025–2026

Imprese con oltre 750 dipendenti

Non beneficiavano delle esenzioni transitorie sugli standard più complessi

Accesso alle esenzioni temporanee, con applicazione graduale degli ESRS tematici (E4, S2, S3, S4)

Imprese in prima applicazione dal 2025–2026

Avvio degli obblighi secondo le scadenze originarie della CSRD

Calendario ricalibrato in coerenza con il pacchetto Omnibus I e con la Dir. (UE) 2025/794

Imprese che utilizzano le esenzioni ESRS 1 (appendice C)

Diversità di trattamento tra categorie di imprese

Applicazione uniforme dell’ESRS 2, par. 17, per tutte le imprese che usano esenzioni

Allegati

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