CNF, regolamento su elenco avvocati certificatori del rischio fiscale

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Il Consiglio Nazionale Forense ha approvato il Regolamento n. 3/2025 che disciplina la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del rischio fiscale.

Il nuovo Regolamento CNF n. 3/2025, sostitutivo del precedente

Ambito di applicazione e riferimenti normativi  

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), nella seduta amministrativa del 24 ottobre 2025, ha approvato il Regolamento n. 3/2025, recante le “Disposizioni sul funzionamento dell’elenco degli Avvocati abilitati alla certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale”, previsto dall’articolo 1, comma 1, del Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze n. 212 del 12 novembre 2024.

Il provvedimento - pubblicato il 29 ottobre 2025 e in vigore dal 13 novembre 2025sostituisce il precedente Regolamento dell’11 luglio 2025 e dà attuazione al Protocollo d’intesa dell’11 aprile 2025 stipulato tra CNF, Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC), Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze, e Agenzia delle Entrate.

Finalità e soggetti coinvolti  

L’obiettivo del nuovo Regolamento è disciplinare in modo unitario la formazione, l’iscrizione e la gestione dell’elenco degli Avvocati certificatori del sistema integrato di controllo del rischio fiscale, istituito presso il CNF, che ne è anche titolare del trattamento dei dati personali.

Il Consiglio Nazionale Forense, in collaborazione con le altre istituzioni firmatarie del Protocollo, definisce inoltre i percorsi formativi, i criteri di verifica dei requisiti e le modalità di aggiornamento dell’elenco.

Modalità di iscrizione all’elenco dei certificatori  

Requisiti di ammissione  

Possono essere iscritti gli Avvocati iscritti all’Albo da almeno cinque anni, in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal D.M. 212/2024.

Tra i requisiti professionali, rientra la frequenza con esito positivo di percorsi formativi abilitanti della durata complessiva di ottanta ore, articolati in tre moduli su:

  • sistemi di controllo interno e gestione dei rischi (almeno metà del corso);
  • principi contabili;
  • diritto tributario.

Domanda di iscrizione: modello e documentazione  

La domanda di iscrizione deve essere redatta secondo il modello approvato dal CNFe trasmessa:

  • a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo certificatori@pec.cnf.it, oppure
  • tramite piattaforma digitale dedicata.

La domanda, firmata digitalmente, deve contenere:

  • generalità, codice fiscale e Ordine di appartenenza;
  • attestazione dell’iscrizione ininterrotta all’Albo per oltre cinque anni;
  • dichiarazioni ex artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000 sui requisiti di onorabilità e assenza di procedimenti o atti impositivi rilevanti;
  • eventuali documenti che comprovano il diritto a esonero totale o parziale dai corsi formativi.

Cause di esonero dai percorsi formativi  

Il Protocollo d’intesa prevede ipotesi di esonero per gli Avvocati che, ad esempio:

  • abbiano svolto incarichi di progettazione o audit di sistemi di controllo del rischio fiscale validati dall’Agenzia delle Entrate;
  • abbiano ricoperto ruoli di responsabili dei rischi fiscali o componenti di organismi di vigilanza in società in regime di adempimento collaborativo;
  • siano professori universitari in materie economico-aziendali o tributarie.

Procedura di valutazione e tempistiche  

Istruttoria e tempi di definizione  

L’istruttoria è curata dal Responsabile del procedimento e si conclude entro 90 giorni dal ricevimento della domanda, prorogabili a 180 giorni in caso di richiesta di integrazioni documentali.

In caso di diniego, il richiedente è informato tramite preavviso motivato e può presentare osservazioni entro quindici giorni.

Il CNF adotta quindi il provvedimento finale di iscrizione o di rigetto.

Obblighi successivi all’iscrizione  

Gli iscritti devono comunicare al CNF, entro 30 giorni, ogni variazione riguardante i requisiti di onorabilità, l’avvio di procedimenti penali o la notificazione di atti impositivi di importo superiore a 50.000 euro.

Sospensione e cancellazione dall’elenco  

Casi di sospensione e cancellazione  

In caso di infedele certificazione o perdita dei requisiti, il CNF può procedere alla sospensione o cancellazione dall’elenco, garantendo all’iscritto il diritto di difesa e di presentazione di memorie.

I provvedimenti di sospensione cautelare o cancellazione vengono trasmessi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’eventuale apertura del procedimento disciplinare.

Dove consultare il Regolamento e il modello di domanda  

Tutta la documentazione è disponibile nella sezione dedicata “Tax Control Framework – TCF” del sito istituzionale del CNF:
Sono ivi consultabili:

  • il Regolamento CNF n. 3/2025, pubblicato il 29 ottobre 2025;
  • il modello ufficiale di domanda di iscrizione;
  • le informazioni relative al corso formativo abilitante.
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