Abolizione prima e seconda rata IMU 2020: Faq Mef su “zone rosse”, hotel e cinema

Pubblicato il 09 dicembre 2020

A pochi giorni dalla scadenza del 16 dicembre, entro la quale i contribuenti sono tenuti al versamento del saldo Imu 2020, il Mef è intervenuto con alcuni importanti chiarimenti che spaziano dalla cancellazione della rata fino al calcolo esatto. La necessità di far chiarezza deriva dalle novità introdotte dai due decreti “Ristori”, che hanno previsto, per le categorie più colpite dalla crisi legata all’ermergenza sanitaria da Covid-19, l’esonero dal versamento della prima e seconda rata Imu relative al 2020.

Il Dipartimento delle finanze ha risposto ai dubbi di contribuenti, Caf e professionisti, riguardanti proprio:

Le risposte sono state tramutate in FAQ e pubblicate sul sito istituzionale in data 7 dicembre 2020.

FAQ Mef: esonero Imu per chi è in zona rossa alla data del Dpcm

Tra i chiarimenti resi dal Ministero, nella prima FAQ, vi è quello che riguarda il fatto che la legge di conversione del Dl n. 125/2020 ha rinviato dal 16 novembre al 31 gennaio 2021 il termine per la pubblicazione delle aliquote Imu previste per quest’anno comunicate dai Comuni.

Lo slittamento è avvenuto quando ormai i Caf e i professionisti avevano in gran parte già inviato o consegnato ai propri utenti i modelli di pagamento per il saldo IMU 2020, tenendo conto delle delibere pubblicate dal Mef entro il 16 novembre. Lo stesso Mef, quindi, ora, precisa che coloro che hanno già provveduto a predisporre il modello di pagamento o addirittura a versare il saldo Imu 2020 in scadenza al 16 dicembre, sulla base delle aliquote pubblicate entro lo scorso 16 novembre, non devono necessariamente riprogrammare tutta l’attività di emissione dei modelli di versamento già predisposti dato che le nuove disposizioni, al momento in cui gli stessi sono stati predisposti, non erano ancora in vigore.

Diversamente, ci sarebbe un grave e inutile dispendio di risorse nel caso in cui si pretendesse la rielaborazione dei modelli in questione.

Riguardo all’esenzione dal pagamento della seconda rata Imu sancita dall’articolo 5 del decreto Ristori-bis (Dl n. 149/2020), il Mef ribadisce che è sufficiente che le attività economiche siano ubicate in una qualsiasi delle regioni dichiarate rosse tra il 3 novembre e il 16 dicembre 2020.

Cioè che l'immobile sia ubicato nella fascia "rossa" nel periodo compreso tra l’emanazione del D.P.C.M. 3 novembre 2020 e la data di scadenza del versamento della seconda rata dell’IMU (16 dicembre 2020), indipendentemente dalla circostanza che durante tale periodo il territorio della regione interessato passi in una fascia diversa.

Relativamente all'esenzione Imu per cinema, teatri e alberghi, disposta dall’articolo 9 del Dl 137/2020, si è chiesto al Mef se, ai fini dell'esenzione dal saldo, per le suddette categorie sia o meno necessaria la classificazione catastale.

Nella FAQ n. 3 del 4 dicembre 2020, il Ministero precisa che l’esenzione dall’imposta per i suddetti immobili è sempre condizionata al rispetto della classificazione catastale dell’immobile nella categoria D3 (cinema e teatri) e D2 (alberghi).

Pertanto, la successiva identificazione delle attività effettuata tramite i codici ATECO è ininfluente ai fini dell’applicabilità del beneficio fiscale previsto per gli immobili classificati nelle categorie catastali D/2 e D/3.

Tali conclusioni devono estendersi anche agli immobili in uso alle imprese esercenti attività di allestimento di fiere e manifestazioni in generale, per le quali il decreto di agosto impone la categoria catastale D

Inoltre, posto che ai sensi dell'articolo 78 del Dl 104/2020 sono esenti le attività di bed & breakfast e di case vacanze che possono essere gestite anche in forma non imprenditoriale, si è chiesto al Ministero se sono esenti anche i soggetti che svolgono tali attività senza organizzazione d'impresa.

Con successiva FAQ, il Mef ha precisato che per godere del beneficio fiscale relativo all'abolizione della prima e della seconda rata dell'IMU, l'attività svolta negli immobili adibiti a bed & breakfast e case vacanze deve essere esercitata in forma imprenditoriale da parte dei soggetti passivi dell’IMU. L’esonero non può essere applicato senza organizzazione d’impresa.

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