Accatastamento dei fabbricati rurali alla categoria A6 o D10. Domanda entro il 30 settembre

Pubblicato il 16 giugno 2011 Uno degli ultimi emendamenti al Decreto sviluppo (Decreto legge n. 70 del 2011), attualmente all'esame dell'aula della Camera, interviene per cercare di risolvere la frattura tra Cassazione e Agenzia del Territorio in ordine alla qualifica di ruralità dei fabbricati e alla conseguente esclusione dall'Ici.

Le nuove disposizioni prevedono che, ai fini del riconoscimento della ruralità alla costruzione e posto il rispetto dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti, il soggetto interessato potrà presentare, entro il prossimo 30 settembre 2011, una domanda di variazione della categoria catastale attribuita al fabbricato posseduto, alla quale dovrà essere allegata un'autocertificazione, attestante il possesso dei detti requisiti ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 445/2000.

Entro il 20 novembre l'Agenzia del Territorio provvederà a convalidare la richiesta attribuendo una delle due categorie indicate (A/6 o D/10), previa verifica della presenza dei requisiti di cui all'art. 9, Decreto legge n. 557/1993. Nel caso in cui l'Agenzia non si pronunci entro detto termine, il contribuente potrà utilizzare la categoria catastale richiesta, provvisoriamente, per ulteriori 12 mesi.

Il ministero dell'Economia provvederà, quindi, ad emanare uno specifico decreto sulle modalità applicative e sulle indicazioni relative alla documentazione necessaria per la certificazione, nonché quella necessaria per la convalida della stessa autocertificazione.
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